Sentenza nº 3585 da Puglia, Lecce, 02 Luglio 2005

Data di Resoluzione02 Luglio 2005
EmittentePuglia - Lecce

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Registro Decis.: 3585/05

Registro Gen.: 474/2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI, Presidente

TOMMASO CAPITANIO, Referendario, relatore

CLAUDIO CONTESSA, Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

  1. sul ricorso n. 474/2005, proposto da H3G SPA, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Angelo Vantaggiato e Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce, Via Zanardelli, 7,

    contro

    Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa De Salvo, con domicilio eletto in Lecce, presso la Casa Comunale, Settore Avvocatura,

    per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

    - della nota dell'11.1.2005 prot. gen. 17817, prot. SUAP n. 2998, successivamente pervenuta, con la quale il Dirigente UTC Settore Urbanistica di Lecce, in relazione alla denuncia di inizio attività presentata in data 10.12.2004 da H3G per la realizzazione di una Stazione Radio Base per la telefonia cellulare da ubicare alla Via Giammatteo presso la centrale Telecom, ha diffidato la società dall'eseguire le opere;

    - di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la deliberazione di C.C. n. 56 del 19.7.2004 (recante l'approvazione del "Regolamento recante norme per il corretto insediamento territoriale degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze fra 0 Hz e 300 Ghz e per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici");

  2. sui motivi aggiunti al predetto ricorso, notificati da H3G S.p.A., rappresentata e difesa come sopra, rispettivamente in data 15/4/2005 e 18/5/2005, per l'annullamento, previa sospensione:

    - della nota prot. 137817 del 25/3/2005, con la quale il Comune di Lecce, pur comunicando la revoca della diffida impugnata con il ricorso introduttivo, ribadisce che è in corso l'istruttoria sulla richiesta di installazione di una stazione radio base alla Via Giammatteo, ai fini della verifica della compatibilità con il Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 56 del 19/7/2004;

    - della nota prot. SUAP/1174/05 in data 12/4/2005, con cui il Comune di Lecce ha diffidato la società ricorrente dall'esecuzione delle opere necessarie per l'installazione della predetta SRB, per asserito contrasto con l'art. 10 punto c) del citato Regolamento comunale.

    Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;

    Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;

    Vista l'ordinanza 27/4/2005, n. 396, con cui è stata disposta istruttoria;

    Uditi nella Camera di Consiglio del 1° giugno 2005 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli avv. Sartorio, Vantaggiato e Ciulla (in sostituzione dell'avv. De Salvo).

    Considerato che nel ricorso introduttivo sono dedotti i seguenti motivi:

    - Violazione di legge; Violazione della legge 22.2.2001 n. 36; Violazione del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259; Violazione e falsa applicazione del DPCM n. 381 del 10.9.98; Violazione dell'art. 2 della Legge n. 241/90; Incompetenza assoluta; Violazione dei principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento;

    - Violazione di legge; Violazione e falsa applicazione L. 3.11.1952 n. 1902, modificata con l'art. 4 della L. 21.12.95 n. 1357; Violazione art. 31 L. 17.8.42 n. 1150; Violazione art. 4 L. 28.1.77 n. 10; Violazione e falsa applicazione artt. 35 e 36 L. 1150/1942 e succ. integrazioni e modifiche; Violazione e falsa applicazione art. 7 L. 865/1971; Violazione e mancata applicazione artt. 15 e 16 L.R. 31.5.1980 n. 56; Eccesso di potere; Violazione del giusto procedimento; Sviamento di potere;

    - Violazione di legge; Violazione della L. 22.2.2001 n. 36; Violazione del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259; Violazione e falsa applicazione del DPCM 8.7.2003; Violazione del DM n. 381 del 10.9.98; Violazione art. 2 della Legge n. 241/90; Incompetenza assoluta; Violazione dei principi di semplificazione e di non aggravamento del procedimento; Eccesso di potere; Difetto di motivazione; Mancanza dei presupposti; Sviamento;

    - Violazione di legge; Violazione art. 87 del D. Lgs. 259/2003; Violazione e falsa applicazione del DPR 6.6.2001 n. 380; Violazione del Codice delle Comunicazioni; Violazione art. 3 della Legge n. 241/90; Istruttoria insufficiente; Mancata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; Sviamento; Eccesso di potere per difetto di motivazione; Violazione del giusto procedimento;

    - Violazione di legge (art. 1, co. 6, lett. A), n. 15, della L. 31.7.97 n. 249 - DM n. 381 del 10.9.98 - L. n. 24.2.2001 n. 36); Eccesso di potere per sviamento; Incompetenza del Comune di Lecce; Violazione artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; Illegittimità ed inefficacia anche ai sensi del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259; Eccesso di potere; Difetto assoluto di istruttoria; Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; Sviamento;

    - Violazione di legge; Violazione L. n. 249/97; Violazione L. 36/01; Violazione del DPCM 8.7.2003; Illegittimità sopravvenuta; Incompetenza; Eccesso di potere per sviamento; Illogicità manifesta; Difetto di istruttoria;

    - Violazione di legge; Violazione art. 3, comma 4, della L. n. 241/90; Violazione dei principi di trasparenza e pubblicità del procedimento amministrativo; Eccesso di potere; Sviamento di potere,

    mentre nei ricorsi per motivi aggiunti sono stati dedotti i seguenti motivi:

    - Violazione di legge. Violazione e mancata applicazione dell'art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003. Mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. n. 241/1990. Mancata comunicazione di avvio del procedimento. Violazione del giusto procedimento;

    - Violazione di legge. Violazione e mancata applicazione degli artt. 87 e ss. del D. Lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Violazione dei principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento;

    - Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 86, commi 1 let. a), 2 e 3 e dell'art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003. Violazione del Codice delle Comunicazioni. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della L. n. 36/2001. Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dei canoni di correttezza e buon andamento della P.A. Violazione del principio di affidamento;

    - Illegittimità derivata;

    - Illegittimità derivata. Violazione di legge (art. 1, co. 6, lett. A), n. 15, della L. 31.7.97 n. 249 - DM n. 381 del 10.9.98 - L. n. 24.2.2001 n. 36); Eccesso di potere per sviamento; Incompetenza del Comune di Lecce; Violazione artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; Illegittimità ed inefficacia anche ai sensi del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259; Eccesso di potere; Difetto assoluto di istruttoria; Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; Contraddittorietà della motivazione;

    - Violazione di legge. Violazione dell'art. 86, comma 3, dell'art. 87 e dell'art. 93 del D. Lgs. n. 259/2003. Violazione della normativa comunitaria. Violazione e falsa applicazione del DPCM 8/7/2003. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. n. 36/2001. Illegittimità derivata da quella degli artt. 9 e 10 del Regolamento comunale del 19/7/2004. Eccesso di potere. Incompetenza. Difetto assoluto di istruttoria. Carenza di motivazione. Violazione dell'art. 41 Cost. Eccesso di potere. Sviamento;

    - Violazione di legge; Violazione della L. 22.2.2001 n. 36; Violazione del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259; Violazione e falsa applicazione del DPCM 8.7.2003; Violazione del DM n. 381 del 10.9.98; Violazione art. 2 della Legge n. 241/90; Incompetenza assoluta; Violazione dei principi di semplificazione e di non aggravamento del procedimento; Eccesso di potere; Difetto di motivazione; Mancanza dei presupposti;

    - Violazione di legge; Violazione art. 3, comma 4, della L. n. 241/90; Violazione dei principi di trasparenza e pubblicità del procedimento amministrativo; Eccesso di potere; Sviamento di potere.

    Considerato che:

    - va preliminarmente dichiarata l'improcedibilità sia del ricorso introduttivo (con cui la società ricorrente ha impugnato una nota con la quale il dirigente comunale competente diffidava la H3G dall'eseguire i lavori di installazione della SRB per cui è causa, sul presupposto che non era stato ancora redatto il Piano di macrolocalizzazione degli impianti, di cui all'art. 9 del Regolamento impugnato), sia dei primi motivi aggiunti (con i quali la H3G ha impugnato la successiva nota in data 25/3/2005, con cui il dirigente competente, pur revocando la precedente diffida, comunicava alla ricorrente l'avvio dell'istruttoria sull'istanza presentata da H3G in data 10/12/2004), e ciò in quanto i provvedimenti impugnati con tali ricorsi sono stati superati dalla nota SUAP/1174/05 in data 12/4/2005 (con la quale il Comune ha definitivamente negato alla ricorrente l'installazione della SRB per cui è causa, per asserito contrasto con le previsioni di cui agli artt. 9 e 10 del citato Regolamento sulle antenne). Al riguardo, e riprendendo considerazioni espresse dalla Sezione nelle recenti sentenze 17/2/2005 n. 594 e 25/2/2005 n. 910, il Collegio osserva che l'eventuale decorso del termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 (novanta giorni dalla presentazione dell'istanza) non priva il Comune del potere di annullare, anche implicitamente, il provvedimento autorizzativo formatosi, purché ovviamente vengano indicati i vizi di legittimità da cui è affetto l'atto stesso e le ragioni di pubblico interesse che ne giustificano...

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