Sentenza nº 3580 da Puglia, Lecce, 02 Luglio 2005

Data di Resoluzione02 Luglio 2005
EmittentePuglia - Lecce

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Registro Decis.: 3580/05

Registro Gen.: 2127/2004

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI, Presidente

TOMMASO CAPITANIO, Referendario, relatore

CLAUDIO CONTESSA, Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

  1. sul ricorso n. 2127/2004, proposto da T.I.M. Italia S.p.A., in persona del procuratore speciale avv. Concetta Capotorti, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via 95° Reggimento Fanteria, 9,

    contro

    Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Luisa De Salvo ed Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto in Lecce, presso la Casa Comunale, Settore Avvocatura,

    per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

    - del provvedimento prot. n. 70228 in data 22/7/2004, con cui il Comune di Lecce ha diffidato la società ricorrente dal dare inizio ai lavori di cui alla denuncia di inizio attività presentata dalla stessa in data 31/5/2004 e pervenuta l'1/6/2004;

    - nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato, ed in particolare della delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 19/7/2004, avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento recante norme per il corretto insediamento territoriale degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze fra 0 Hz e 300 Ghz e per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" e del Regolamento comunale medesimo;

  2. sul ricorso per motivi aggiunti, proposto da T.I.M. Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come sopra,

    contro

    Comune di Lecce, rappresentato e difeso come sopra,

    per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

    - dell'atto di diffida prot. gen. n. 70228 - prot. inf. n. 18184/05 - in data 14/2/2005;

    - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato, ed in particolare della delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 19/7/2004, avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento recante norme per il corretto insediamento territoriale degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze fra 0 Hz e 300 Ghz e per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" e degli artt. 9 e 10 del Regolamento comunale medesimo.

    Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;

    Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;

    Vista l'ordinanza n. 1384/04 in data 1/12/2004 della Sez. I del TAR, con cui è stata accolta la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;

    Visto il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 29/3/2005 e depositato il 7/4/2005, e la domanda cautelare con esso proposta;

    Vista l'ordinanza della Sezione 28/4/2005, n. 401, con cui è stata disposta istruttoria;

    Uditi nella Camera di Consiglio del 1° giugno 2005 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli avv. Sticchi Damiani e Ciulla

    Considerato che nel ricorso introduttivo sono dedotti i seguenti motivi:

    - Violazione dell'art. 87 del D. Lgs. 1/8/2003, n. 259, nonché dell'art. 8 della L. 22/2/2001, n. 36. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità dell'azione amministrativa;

    - Violazione dei principi di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità dell'azione amministrativa;

    - Incompetenza. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1, comma 4, let. c) della L. 15/3/1997, n. 59; dell'art. 69, comma 1, let. e), nonché dell'art. 83, comma 1, let. a), b) ed e) del D. Lgs. 31/3/1998, n. 112; dell'art. 1, comma 6, let. a), n. 15 della L. 31/7/1997, n. 249; degli artt. 3 e 4, commi 1, 2 e 3 del D.M. 10/9/1998. n. 381; degli artt. 5, 8, commi 1 e 6, e 16 della L. n. 36/2001; dell'art. 13 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza motivazionale. Irragionevolezza e illogicità dell'azione amministrativa. Illegittimità derivata;

    - Violazione, falsa ed erronea interpretazione dell'art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto. Difetto di istruttoria. Illegittimità derivata;

    - Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 86, 87 e 90 del D. Lgs. n. 259/2003. Irragionevolezza e illogicità dell'azione amministrativa. Illegittimità derivata,

    mentre nel ricorso per motivi aggiunti sono dedotti i seguenti vizi:

    - Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 259/2003 e dell'art. 8, comma 3, della L. n. 36/2001;

    - Incompetenza. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1, comma 4, let. c) della L. 15/3/1997, n. 59; dell'art. 69, comma 1, let. e), nonché dell'art. 83, comma 1, let. a), b) ed e) del D. Lgs. 31/3/1998, n. 112; dell'art. 1, comma 6, let. a), n. 15 della L. 31/7/1997, n. 249; degli artt. 3 e 4, commi 1, 2 e 3 del D.M. 10/9/1998. n. 381; degli artt. 5, 8, commi 1 e 6, e 16 della L. n. 36/2001; dell'art. 13 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza motivazionale. Irragionevolezza e illogicità dell'azione amministrativa. Illegittimità derivata;

    - Violazione del D.M. n. 381/1998 sotto altro profilo. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto. Illogicità manifesta. Violazione del principio di ragionevolezza. Illegittimità derivata.

    Considerato che:

    - il ricorso originario è stato proposto da Telecom Italia Mobile (TIM) S.p.A., che però, in corso di giudizio, ha ceduto il ramo di azienda costituito dal complesso di beni e rapporti funzionali allo svolgimento dell'attività di "comunicazioni mobili Italia" (come risulta dalla documentazione depositata in allegato al ricorso per motivi aggiunti) a T.I.M. Italia S.p.A., la quale è pertanto legittimata a proseguire il giudizio;

    - passando all'esame del merito, è opportuno preliminarmente riepilogare la sequenza degli atti impugnati (con i relativi motivi di ricorso) e dei provvedimenti adottati da questo Tribunale in corso di causa.

    Con il ricorso originario, Telecom Italia Mobile S.p.A. aveva impugnato la nota con cui il Comune aveva sospeso sine die l'istanza ex art. 87 D. Lgs. n. 259/2003, presentata dalla società in data 31/5/2004 al fine di conseguire il titolo abilitativo all'installazione di una SRB nel territorio comunale, alla via Leuca, n. 90, e ciò al dichiarato fine di verificare la conformità dell'intervento al Regolamento comunale sulle antenne, adottato nel frattempo dal C.C. leccese. Adita in sede cautelare, la Sez. I di questo Tribunale, con l'ordinanza n. 1384/2004, aveva ordinato al Comune di concludere il procedimento entro 60 giorni, ritenendo illegittima la sospensione a tempo indeterminato del procedimento stesso.

    Con nota del 14/2/2005, il Comune ha negato espressamente l'autorizzazione richiesta dalla società ricorrente, sul presupposto che l'impianto avrebbe dovuto essere collocato in un sito a ciò precluso in base al combinato disposto fra l'art. 9 punto 3 e l'art. 10 punti c) ed e) del citato Regolamento.

    Con ricorso per motivi aggiunti, T.I.M. Italia S.p.A. (nel frattempo succeduta a Telecom Italia Mobile S.p.A.) ha impugnato la predetta nota, e insieme il Regolamento presupposto, deducendo i seguenti motivi (che, a questo punto, sono gli unici che rilevano ai fini dell'esame del Tribunale, in quanto la diffida del luglio 2004 è stata superata dal provvedimento negativo espresso):

    . violazione dell'art. 86 del D. Lgs. n. 259/2003 (che equipara le SRB ad opere di urbanizzazione primaria, affermandone quindi la compatibilità con qualsiasi zonizzazione del PRG) e violazione delle norme regionali in materia di approvazione degli strumenti urbanistici;

    . incompetenza del Comune ad adottare provvedimenti motivati da ragioni di tutela della salute, essendo il relativo potere conferito in esclusiva allo Stato (art. 8 della L. n. 36/2001), e violazione dei criteri previsti dalla legislazione statale in materia di limiti all'installazione di SRB (la legislazione statale fa riferimento solo ai limiti di esposizione ai campi, espressi in V/m, mentre il Comune ha introdotto il criterio della distanza fra sorgente di emissione e luogo di immissione delle onde);

    . difetto di istruttoria tecnica, anche in relazione alla necessità di comparare le esigenze di tutela della salute con le finalità di pubblico interesse che il Legislatore riconosce al servizio di telefonia mobile (definito servizio pubblico);

    - in base a quanto precede, va innanzitutto dichiarata l'improcedibilità del ricorso introduttivo, in quanto l'atto soprassessorio è stato superato dal diniego espresso, adottato dal civico ente a seguito dell'ordinanza cautelare di questo TAR (sul potere delle amministrazioni comunali di adottare provvedimenti di diniego espresso all'installazione di SRB anche dopo la formazione del silenzio-accoglimento di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003, cfr. TAR Puglia, Sez. II di Lecce, 17/2/2005, n. 594 e 25/2/2005, n. 910);

    - poiché il diniego opposto dal Comune all'installazione da parte della ricorrente di una stazione radio base per telefonia mobile (SRB) nel territorio comunale (alla Via Leuca, n. 90) si fonda sulle disposizioni contenute nel regolamento impugnato, e precisamente agli artt. 9 e 10, il Tribunale è chiamato a verificare la legittimità delle citate disposizioni regolamentari, nei limiti dell'interesse fatto valere dalla società ricorrente;

    - in relazione ai numerosi profili di illegittimità evidenziati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti e alla luce delle numerose...

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