Sentenza nº 3579 da Puglia, Lecce, 02 Luglio 2005

Data di Resoluzione02 Luglio 2005
EmittentePuglia - Lecce

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

- SECONDA SEZIONE -

Registro Decis.: 3579/05

Registro Gen.: 2056/2004

nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI, Presidente

TOMMASO CAPITANIO, Referendario, relatore

CLAUDIO CONTESSA, Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

  1. sul ricorso n. 2056/2004, proposto da WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Vantaggiato e Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce, Via Zanardelli, 7,

    contro

    Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Luisa De Salvo e Laura Astuto, con domicilio eletto in Lecce, presso la Casa Comunale,

    per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

    - della deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.7.2004 e di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali a quelli impugnati in via principale;

  2. sul ricorso per motivi aggiunti, proposto da WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A., rappresentata e difesa come sopra, notificato il 14/3/2005 e depositato il 15/3/2005, con cui viene impugnata la nota n. 143569/SUAP/311/05 in data 3/2/2005, con la quale il Comune di Lecce ha negato l'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare da ubicare in località Malcandrino, per asserito contrasto con il regolamento comunale approvato con la citata deliberazione del C.C. n. 56/2004.

    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;

    Vista l'ordinanza 28 aprile 2005, n. 400, con cui è stata disposta istruttoria;

    Uditi nella Camera di Consiglio del 1° giugno 2005 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli avv. Vantaggiato, Sartorio e Astuto.

    Considerato che nel ricorso introduttivo sono dedotti i seguenti motivi:

    - Violazione di legge (art. 1, co. 6, let. a), n. 15 della L. 31.7.97 n. 249 (DM n. 381 del 10.9.98), (L. n. 22.2.2001 n. 36). Eccesso di potere per sviamento. Incompetenza del Comune di Lecce. Violazione degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. Illegittimità ed inefficacia anche ai sensi del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259. Eccesso di potere. Difetto assoluto di istruttoria. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento;

    - Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione artt. 35 e 25 L. n. 1150/1942 e succ. integrazioni e modifiche. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 865/1971. Violazione e mancata applicazione degli artt. 15 e 16 della L.R. della Puglia 31.5.1980 n. 56;

    - Violazione di legge. Violazione della legge n. 249/97. Violazione della legge n. 36/2001. Violazione del DPCM 8.7.2003. Illegittimità sopravvenuta. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria;

    - Violazione di legge (art. 1, co. 6, let. a), n. 15 della L. 31.7.97 n. 249, (L. n. 22.2.2001 n. 36), (L.R. 26.11.2001 n. 14), (DPCM dell'8.7.2003). Illegittimità delle disposizioni regolamentari retroattive. Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 L. 17.8.1942 n. 1150. Violazione della legge n. 10/77. Carenza di potere. Difetto di motivazione. Eccesso di potere;

    - Violazione di legge, Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. C della L. n. 36/2001. Violazione dell'art. 1 L. 241/90. Violazione art. 97 Cost. Violazione art. 4, co. 3, del D. Lgs. 259/2003. Violazione artt. 26 e 87 del D. Lgs. 259/2003. Illegittimità sopravvenuta. Violazione dei principi di semplificazione del procedimento amministrativo, tipicità degli atti amministrativi, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere. Sviamento;

    - Violazione di legge. Violazione L. n. 249/97. Violazione L. n. 36/2001. Violazione DPCM 8.7.2003. Illegittimità sopravvenuta. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria;

    - Violazione di legge. Violazione del Codice Comunicazioni approvato con D. Lgs. n. 259/2003. Violazione art. 86, co. 3, art. 87 ed art. 93 del D. lgs. 259/2003. Violazione della normativa comunitaria. Violazione e falsa applicazione del DPCM 8.7.2003. Violazione e falsa applicazione art. 14 L. 22.2.2001 n. 36;

    - Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del DPCM 8.7.2003. Violazione e/o falsa applicazione L. 22.2.2001 n. 36. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L.R. 8.3.2002 n. 5. Violazione dell'art. 93 del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259. Violazione art. 2, co. 1, DPR 19.9.1997 n. 318. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, L. n. 47/85. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione,

    mentre nel ricorso per motivi aggiunti sono dedotti i seguenti vizi:

    - illegittimità derivata. Violazione di legge (art. 1, co. 6, let. a), n. 15 della L. 31.7.97 n. 249 (DM n. 381 del 10.9.98), (L. n. 22.2.2001 n. 36). Eccesso di potere per sviamento. Incompetenza del Comune. Violazione degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. Illegittimità ed inefficacia anche ai sensi del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà della motivazione;

    - Violazione di legge. Violazione del D. Lgs. n. 259/2003 (artt. 86, comma 3, e 87). Violazione della normativa comunitaria Violazione e falsa applicazione del DPCM 8.7.2003. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. n. 36/2001. Illegittimità derivata da quella degli artt. 9 e 10 del regolamento comunale del 19/7/2004. Eccesso di potere. Incompetenza. Difetto assoluto di istruttoria. Carenza di motivazione. Violazione dell'art. 41 Cost. Eccesso di potere. Sviamento;

    - Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della L. n. 36/2001. Violazione e falsa applicazione del DPCM 8.7.2003. Violazione del D.M. n. 381/1998. Violazione dell'art. 2 della L. n. 241/1990. Incompetenza assoluta. Violazione dei principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Mancanza dei presupposti;

    - Incompetenza del dirigente. Violazione e mancata applicazione del D. Lgs. n. 259/2003. Violazione e falsa applicazione del DPR n. 380/2001. Difetto assoluto di motivazione. Omessa istruttoria. Eccesso di potere. Sviamento di potere. Illogicità manifesta. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento;

    - Violazione di legge. Violazione dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di trasparenza e pubblicità del procedimento amministrativo. Eccesso e sviamento di potere.

    Considerato che:

    - la società ricorrente ha impugnato dapprima il "Regolamento recante norme per il corretto insediamento territoriale degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze fra 0 Hz e 300 Ghz e per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 19 luglio 2004, nella parte in cui stabilisce i limiti per l'installazione delle SRB e poi, con i motivi aggiunti, il diniego espresso che il Comune ha adottato in merito all'istanza che la ricorrente ha presentato in data 27/12/2004 (avente ad oggetto l'installazione di una SRB in località Malcandrino).

    Al riguardo, il Comune ha eccepito sia l'inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto diretto contro un atto avente valore normativo, la cui lesività si manifesta solo al momento della concreta applicazione, sia l'irricevibilità dei motivi aggiunti, in quanto depositati oltre il termine (dimidiato) di cui all'art. 23-bis della L. 6/12/1971, n. 1034 (trattandosi nel caso di specie della realizzazione di un'opera di pubblica utilità).

    Entrambe le eccezioni sono infondate.

    Per quanto riguarda la prima, è sufficiente osservare innanzitutto che il suo accoglimento sarebbe comunque ininfluente, visto che il regolamento comunale de quo è anche oggetto di impugnativa con i motivi aggiunti, in quanto atto presupposto rispetto al diniego espresso. In ogni caso, l'eventuale inammissibilità del ricorso introduttivo è venuta meno al momento dell'adozione dell'atto applicativo.

    Per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti, lo stesso è stato proposto tempestivamente, se si pone mente al fatto che:

    1. non è applicabile nel caso di specie l'art. 23-bis della L. TAR, visto che la SRB per cui è causa non è un'opera di pubblica utilità;

    2. quand'anche si dovesse ritenere applicabile l'art. 23-bis, il Collegio osserva che la nota impugnata era indirizzata ad Alcatel Italia (società che, in virtù di apposita convenzione con Wind, è incaricata della realizzazione della rete di telefonia mobile per conto della ricorrente), per cui nei confronti di Wind il termine per proporre i motivi aggiunti decorreva dalla data dell'effettiva conoscenza (e il Comune non ha provato quando si è avuta la piena conoscenza dell'atto);

      - passando all'esame del merito della controversia, è opportuno riepilogare, in sintesi, le doglianze espresse dalla società ricorrente, la quale censura il Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 56/2004 sotto i seguenti profili:

      . incompetenza del Comune a legiferare in materia di installazione delle SRB (in quanto la tutela della salute è materia di competenza esclusiva statale) e violazione di legge (in quanto la L. n. 36/2001 subordina l'adozione dei regolamenti comunali alla preventiva promulgazione delle leggi regionali di cui all'art. 8 della stessa legge);

      . violazione di legge (in quanto il Comune ha sostanzialmente violato gli standard fissati dalla legislazione statale per l'installazione delle SRB ed ha introdotto un divieto generalizzato di installazione dei predetti impianti su tutto il territorio comunale...

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