Ordinanza emessa il 5 aprile 2006 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di Turetta Giancarlo Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigo...

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo n. 9041/2005 a carico di Turetta Giancarlo, appellanti il Procuratore della Repubblica di Roma e la Parte Civile Ropssi Maria Carmen avverso la sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste emessa dal Tribunale di Roma del 18 aprile 2005;

Preso atto dell'eccezione d'incostituzionalita', proposta dal procuratore generale, dell'art. 593 c.p.p. cosi' come novellato dalla legge n. 46/2006 e dell'art. 10, comma 2 predetta novella per contrasto con gli articoli 3, 111, 112 della Costituzione, nella parte in cui esclude contro le sentenze di proscioglimento l'appello del p.m. nonche' l'appello della Parte Civile, ove in tal senso debba essere interpretata la novella sopra indicata, contro le sentenze di proscioglimento;

Sentite la difesa della Parte Civile, che si e' associata alle conclusioni del p.g. e quella dell'appellato, che si e' rimessa alla decisione della corte;

O s s e r v a

Ai sensi del dettato del combinato disposto dagli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 andrebbe dichiarata l'inammissibilita' dell'appello proposto dal p.g. avverso l'assoluzione in primo grado dell'imputato.

Questa Corte ritiene peraltro che la suindicata normativa sia sospetta di incostituzionalita' perche' contrastante col dettato degli artt. 111, secondo commm, e 3 della Costituzione.

Quanto all'art. 111, secondo comma, Costituzione il contrasto e' apprezzabile sotto un duplice profilo: da un lato in quanto la nuova normativa viene a violare il principio della parita' delle parti nel contraddittorio, sancito dalla prima parte del secondo comma, e d'altro lato in quanto viene a contrastare con l'altro principio della ragionevole durata del processo, fissato nella seconda parte del predetto comma.

Non e' in questione la facolta' del legislatore di "salvaguardare", sotto il profilo appunto dell'intangibilita' del giudizio in fatto, la pronuncia assolutoria emessa dal giudice di prime cure (non essendo prevista dalla nostra Carta costituzionale l'obbligatorieta' del "doppio grado di giurisdizionale"), ma appare contrastare coi principi del giusto processo (che implicano che tutte le parti possano portare avanti la loro azione con eguali mezzi) la formulazione dell'art. 593 c.p.p. novellato, che inibendo sia al p.m. che all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se viene ad incidere solo su elementi marginali e comunque non essenziali dell'azione difensiva (nei limiti...

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