Ordinanza emessa il 10 marzo 2006 dalla Corte di appello di Trento nel procedimento penale a carico di Balduzzi Clamer Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigo...

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale a carico di Balduzzi Clamer.

Letti gli atti relativi all'appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica avverso la sentenza del 13 maggio 2004 con cui il Tribunale monocratico di Trento assolveva Balduzzi Clamer dai reati di furto, danneggiamento ed invasione di terreni perche' il fatto non costituisce reato;

Rilevato che nelle more del giudizio e' entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46 il cui art. 1, comma 2, ha riformulato l'art. 593 c.p.p. stabilendo che il pubblico ministero puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento nella sola ipotesi che dopo il giudizio di primo grado sopravvengano o siano scoperte nuove prove aventi il requisito della decisivita', e il cui art. 10 comma 2 stabilisce che l'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della legge dev'essere dichiarato inammissibile;

Considerato che la novella, limitando la facolta' di appello alla sola ipotesi marginale e di rarissima verificazione teste' specificata, ha praticamente soppresso il potere del pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento;

Ritenuto che le anzidette disposizioni della nuova legge creano disparita' di trattamento tra pubblico ministero e imputato laddove si nega soltanto al primo la possibilita' di chiedere un controllo di merito sulla decisione difforme dalle proprie aspettative e che tale asimmetria tra accusa e difesa sembra travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, a norma del quale "Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parita'...";

Ritenuto altresi' che l'appello nasce storicamente e si giustifica giuridicamente come rimedio per correggere nel merito l'erronea decisione del giudice; che il giudice puo' sbagliare...

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