Ordinanza emessa il 24 marzo 2006 dalla Corte di appello di Trento nel procedimento penale a carico di Matteotti Luciano Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vi...

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel processo di cui a margine.

Letti gli atti relativi all'appello proposto dal p.m. di Rovereto avverso la sentenza dell'11 maggio 2004 con cui il Tribunale monocratico di Rovereto assolveva Matteotti Luciano dal reato di falsa testimonianza perche' il fatto non sussiste;

Rilevato che nelle more del giudizio e' entrata in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46, il cui art. 1, comma 2 ha riformulato l'art. 593 c.p.p. stabilendo che il p.m. puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento nella sola ipotesi che dopo il giudizio di primo grado sopravvengano o siano scoperte nuove prove aventi il requisito aventi il requisito della decisivita', ed il cui art. 10, comma 2, stabilisce che l'appello proposto dal p.m. contro la sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della legge dev'essere dichiarato inammissibile;

Considerato che la novella, limitando la facolta' di appello alla sola ipotesi marginale e di rarissima verificazione teste' specificata, ha praticamente soppresso il potere del p.m. di appellare contro le sentenze di proscioglimento;

Ritenuto che le anzidette disposizioni della nuova legge creano disparita' di trattamento tra p.m. e imputato, laddove si nega soltanto al primo la possibilita' di chiedere un controllo di merito sulla decisione difforme dalle proprie aspettative, che tale asimmetria tra accusa e difesa sembra travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, a norma del quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parita";

Ritenuto altresi' che l'appello nasce storicamente e si giustifica giuridicamente come rimedio per correggere nel merito l'erronea decisione del giudice; che il, giudice puo' sbagliare con pari probabilita' sia condannando l'innocente che assolvendo il colpevole; che l'interesse pubblico alla punizione del reo e' meritevole di tutela tanto quanto l'interesse dell' imputato all'affermazione della propria innocenza; che pertanto una disciplina...

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