Ordinanza emessa il 14 marzo 2006 dalla Corte di appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Franzi' Francesco ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile - Mancata specificazione del mezzo di impugnazione esperibile dalla parte civile avverso pregiudizievoli pronunce di primo grado - M...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sulla richiesta del p.g. e preso atto delle richieste conclusive delle altre parti;

Premesso, in fatto, che avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in data 17 maggio 2005, ha proposto ritualmente appello la parte civile;

Dato atto che, nel frattempo, e' entrata in vigore la legge n. 64/2006;

R i l e v a

La Corte solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3 e 111, settimo comma Cost., degli artt. 6 e 10 della citata legge n. 64/2006;

La questione e' rilevante in quanto le disposizioni impugnate dovrebbero trovare immediata applicazione nel presente giudizio.

La questione non appare manifestamente infondata, dal momento che le disposizioni transitorie nulla dicono sulla ammissibilita' dell'appello proposto dalla parte civile, sicche' ove la corte si dovesse orientare nei termini richiesti dal p.g., la parte civile dovrebbe subire l'effetto preclusivo derivante dalla pronuncia assolutoria nel merito, senza essere abilitato a ricorrere in Cassazione per violazione di legge.

Ove si dovesse ritenere immediatamente applicabile il disposto dell'art. 6 della legge, che ha modificato l'art. 576 c.p.p., la disposizione appare irragionevole, in quanto, in violazione del principio di tassativita' dei mezzi di impugnazione non specifica quale tipo di gravame la parte civile soccombente possa esperire avverso sentenza di proscioglimento emesse in giudizio, in tal modo lasciando l'interprete nell'inesolubile dubbio se tale mezzo di impugnazione sia l'appello o il ricorso per Cassazione.

La prima soluzione - determinerebbe una palese e irragionevole disparita' di trattamento tra la pretesa privata e la pretesa pubblica in quanto la parte civile sarebbe abilitata a proporre appello per fini civilistici avverso sentenze che il p.m. per fini penali non puo' appellare.

Ove, invece, si optasse per la seconda soluzione la relativa conversione, non essendo disciplinata in via transitoria, non consentirebbe alla parte di modulare i parametri in funzione dei poteri del giudice di...

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