Art
1.
Autorizzazione alla ratifica
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004.
Art
3.
Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale
All'articolo 7, comma 4, della legge 2 agosto 2002, n. 181, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, la Corte e' vincolata dalla durata stabilita nella sentenza».
Art
4.
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli ----------