Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 giugno 2006 (del presidente della giunta della Regione Basilicata) Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Ricorso della Regione Basilicata - Denunciata adozione attrav...

Ricorso del Presidente della giunta della Regione Basilicata, dott. Vito De Filippo, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Fernanda Cariati e Mirella Viggiani, domiciliato in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata alla via Nizza, 56 nei confronti del sig. Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 Costituzione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 88 del 14 aprile 2006, SO. - o nella sua interezza e con riferimento ai seguenti articoli:

63 e 64, concernenti le nuove Autorita' di bacino; 101, comma 7, concernente gli scarichi derivanti dalle imprese agricole; 154, concernente la tariffa del servizio idrico integrato; 155, concernente la tariffa del servizio fognatura e depurazione; 181, concernente il c.d. recupero dei rifiuti; 183, comma 1, concernente la definizione dei rifiuti, in quanto emanati in violazione degli artt. 76, 117, 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione per le motivazioni di seguito individuate.

Fatto

Con il decreto legislativo n. 156/2006 recante "Norme in materia ambientale" il Governo ha attuato la delega legislativa di cui era conferitario giusta legge n. 308 del 15 dicembre 2004.

Tale potere legislativo poteva essere attuato dal legislatore delegato con l'emanazione di uno o piu' decreti tendenti al riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative nei settori e materie indicati, anche mediante la redazione di testi unici.

Il provvedimento legislativo contenente la delega consta di un solo articolo, composto da 54 commi, divisi in due parti: i commi da 1 a 19 che esplicitano i principi cui deve ispirarsi il Governo nell'esercizio del potere delegato, ed i successivi commi da 20 a 54 che contengono una serie di misure specifiche di diretta applicazione che riguardano i vari settori di competenza del Ministero dell'ambiente.

Proceduralmente la legge di delega aveva previsto all'art. 1, comma 4 che i decreti legislativi venissero adottati sentito il parere dell Conferenza unificata ex art. 8, d.lgs. n. 81/1997, mentre il successivo comma 8 richiedeva che i decreti legislativi venissero emanati nel "rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materie delle amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano, e del principio di sussidarieta'.".

La previsione del comma 4 dell'art. 1 della legge di delega il quale prevedeva l'emanazione dei decreti legislativi da parte del Governo previo espressione del parere della Conferenza unificata non e' stato osservato, in quanto quest'ultima non e' stata posta in condizioni di potersi esprimere compiutamente sui documenti di contenuto normativo e tecnici che costituivano il testo approntato dal Governo quale schema di decreto legislativo di attuazione della delega ex legge 308/2004.

Un primo schema del decreto veniva approvato a seguito dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005.

Nel corso della seduta del successivo 24 novembre 2005 della Conferenza unificata i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, lamentando di non avere alcuna conoscenza dello schema loro sottoposto chiedevano di essere informati sullo stato di attuazione della delega legislativa. A tale richiesta il Ministro La Loggia evidenziava che la corposita' della relazione suggeriva di evitare un'illustrazione orale e che il deposito della stessa avrebbe consentito di visionarla in modo da garantire la predisposizione in tempo utile delle eventuali osservazioni.

Successivamente in data 29 novembre 2005 solo il testo del decreto legislativo veniva trasmesso alle regioni mentre gli allegati tecnici, a causa della loro voluminosita', venivano posti a disposizione il 7 dicembre con pubblicazione telematica.

L'esame del decreto legislativo ai fini della resa del parere veniva inserito nell'ordine del giorno della seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005.

Occorre evidenziare che inutilmente il giorno 12 dicembre 2005, in sede di riunione tecnica, era stata avanzata una richiesta dal presidente della Conferenza delle regioni di sospensione del termine per la resa del parere, giustificata dalla mole della documentazione e dalla complessita' della materia in ragione dell'esiguo lasso di tempo disponibile.

Il Governo con riscontro del successivo 13 dicembre, per il tramite del Ministro dell'ambiente, aveva dichiarato di essere irremovibile nel non concedere proroghe al termine fissato dalla legge per l'esame delle commissioni competenti, considerati sia i termini previsti dalla legge di delega sia il periodo di tempo che residuava utilmente per l'attivita' che poteva essere svolta.

Nella prevista seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre veniva nuovamente avanzata la richiesta del rinvio dell'esame; tuttavia la stessa veniva respinta con fermezza, con motivazioni in parte infondate, come il ricorso all'asserzione che la materia ambientale era di competenza esclusiva dello Stato, oppure sull'asserita maturazione del termine entro cui esercitare delega, ed altre pretestuose ed inconferenti, quali l'avvicinarsi della tenuta delle successive elezioni politiche.

Inutilmente il Ministro La Loggia, che presiedeva la riunione, tentava di proporre di procrastinare la resa del parere alla successiva riunione della Conferenza fissata per il 20 gennaio 2006, perche' gli si opponeva il diniego irremovibile del Viceministro il che lo costringeva a una presa d'atto del mancato parere; tuttavia il Ministro La Loggia osservava che il Viceministro avrebbe continuato ad eseguire le opportune valutazioni ed anche il confronto con le regioni e le autonome locali; infine, si riservava comunque, di riscrivere tale argomento all'o.d.g. della Conferenza successiva laddove fosse stata verificata l'indispensabilita' della manifestazione del parere.

Pur in assenza di tale parere il Consiglio dei ministri il 19 gennaio 2006 approvava definitivamente il testo del decreto legislativo.

Nella seduta della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006 le regioni si esprimevano negativamente sul testo del decreto con un parere che evidenziava i profili di manifesta incostituzionalita' dello schema di decreto rimasto inalterato nella sostanza rispetto alla versione approvata con tempestivita' dal Consiglio dei ministri il 19 gennaio 2006.

Successivamente il 10 febbraio il Consiglio dei ministri, dopo aver preso atto del parere negativo della Conferenza "riapprovava" in via definitiva lo...

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