Ordinanza emessa il 28 marzo 2006 dalla Corte di appello di Catania nel procedimento penale a carico di Samperi Agata ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente deliberazione nel procedimento penale n. 1943/98 R.G. il Procuratore Generale ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2 c.p.p. come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 e dell'art. 10 della medesima legge, come da memoria illustrativa depositata in udienza.

I difensori hanno chiesto differimento in attesa della decisione della Corte costituzionale ed, in subordine, l'applicazione della nuova normativa.

  1. - Osserva, in antis, questa Corte che il principio del "doppio grado di giurisdizione" non ritrae la sua fonte da convenzioni internazionali (con riferimento all'art. 2 del protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, di Strasburgo), poiche' "non legittima una interpretazione per cui il riesame, ad opera di un tribunale superiore, debba coincidere con un giudizio di merito". Ne' lo soccorre la pretesa costituzionalizzazione derivante dall'art. 2 prot. cit., atteso che il richiamo alle norme di diritto internazionale generalmente conosciute - operato dall'art. 10, primo comma Cost. - ha riferimento non alle norme internazionali di origine pattizia, bensi' a quelle internazionali di origine consuetudinaria.

    Erronea, pertanto, e' la tesi del fondamento internazionale del principio del doppio grado di giurisdizione di merito se innervata su di una lettura riduttiva al primo comma della citata norma. Infatti, dopo avere stabilito, al primo comma, "che ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha diritto di far esaminare la colpevolezza o la condanna da un tribunale superiore" (prescrizione adempiuta dalla ricorribilita' di tutte le sentenze di condanna in cassazione), l'art. 2 protocollo addizionale Convenzione di Strasburgo prevede, al secondo comma, quali eccezioni le potesi in cui "l'interessato e' stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento". Che, poi, tale principio non formi oggetto di garanzia costituzionale, e' stato affermato dalla Corte costituzionale (v. ordinanza n. 421 del 2001), ritenendo che lo sostanzia la previsione del ricorso per Cassazione, mezzo gia' presente nella Costituzione (v. sentenza Corte cost. n. 288 del 1997).

  2. - Si sottopongo, quindi, i seguenti motivi.

    La legge 20 febbraio 2006, n. 46, va riguardata sotto il dettato dell'art. 3 Cost., principio generale di eguaglianza che e' espressione di un "canone di coerenza dell'ordinamento normativo" (v. sentenza Corte cost. n. 204 del 1982) e "condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura" (v. sentenza Corte cost. n. 25 del 1966).

    Nel rispetto di tale principio il legislatore deve tenere presente che ogni norma giuridica, per la sua stessa essenza e funzione, consistente nella innovazione dell'ordinamento, comporta un'alterazione dei precedenti equilibri e la creazione di nuove "disparita" o l'eliminazione delle stesse. Ne consegue che, in un ricchissimo filone giurisprudenziale (v. sentenza Corte cost. n. 53 del 1958 e sentenza Corte cost. n. 15 del 1960), dall'art. 3, comma 1 della Carta si ricava un generale "principio di ragionevo1ezza".

    Il giudizio di eguaglianza ha carattere strutturalmente relazionale ed e' essenzialmente ternario (c.d. tertium comparationis), onde la valutazione di legittimita' costituzionale sul rispetto del principio...

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