Ordinanza emessa il 6 aprile 2006 dalla Corte di appello di Catania nel procedimento penale a carico di Gangi Gaetano Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del prin...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha emesso le seguente ordinanza nel procedimento penale n. 3460/99 R. G. contro Gangi Gaetano, nato a S. Giovanni La Punta l'8 agosto 1959, nei cui confronti e' stato proposto appello dal p.m. a seguito di assoluzione in primo grado.

  1. - Il procuratore generale ha, preliminarmente, eccepito il vizio di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2 c.p.p., come sostituito dall'art. 1, legge 20 febbraio 2006, n. 46, e art. 10 della medesima legge nella parte in cui introducono limiti e cause di inammissibilita' dell'atto di appello avverso le sentenze di proscioglimento anche in riferimento ai processi in corso.

    Il difensore ha chiesto l'inammissibilita' dell'atto di appello.

  2. - Osserva, in antis, questa Corte che il principio del "doppio grado di giurisdizione" non ritrae la sua fonte da convenzioni internazionali (con riferimento all'art. 2 del protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, di Strasburgo), poiche' "non legittima una interpretazione per cui il riesame, ad opera di un tribunale superiore, debba coincidere con un giudizio di merito". Ne' lo soccorre la pretesa costituzionalizzazione derivante dall'art. 2 prot. cit., atteso che il richiamo alle norme di diritto internazionale generalmente conosciute - operato dall'art. 10, primo comma Cost. ha riferimento non alle norme internazionali di origine pattizia, bensi' a quelle internazionali di origine consuetudinaria.

    Erronea, pertanto, e' la tesi del fondamento internazionale del principio del doppio grado di giurisdizione di merito se innervata su di una lettura riduttiva al primo comma della citata norma. Infatti, dopo avere stabilito, al primo comma, "che ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha diritto di far esaminare la colpevolezza o la condanna da un tribunale superiore" (prescrizione adempiuta dalla ricorribilita' di tutte le sentenze di condanna in cassazione), l'art. 2 protocollo addizionale Convenzione di Strasburgo prevede, al secondo comma, quali eccezioni le ipotesi in cui "l'interessato e' stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento". Che, poi, tale principio non formi oggetto di garanzia costituzionale, e' stato affermato dalla Corte costituzionale (v. ordinanza n. 421 del 2001), ritenendo che lo sostanzia la previsione del ricorso per Cassazione, mezzo gia' presente nella Costituzione (v. sentenza Corte cost. n. 288 del 1997).

  3. - Ritiene, quindi, la Corte di appello che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della stessa legge.

    Si sottopongono, quindi, i seguenti motivi.

    La legge 20 febbraio 2006, n. 46, va riguardata sotto il dettato dell'art. 3 Cost., principio generale di eguaglianza che e' espressione di un "canone di coerenza dell'ordinamento normativo" (v. sentenza Corte cost. n. 204 del 1982) e "condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura" (v. sentenza Corte cost. n. 25 del 1966).

    Il legislatore - nel rispetto di tale principio - deve tenere presente che ogni norma giuridica, per la sua stessa essenza e funzione (consistente nella innovazione dell'ordinamento), comporta un'alterazione dei precedenti equilibri e la creazioni di nuove "disparita" o l'eliminazione delle stesse. Ne segue un ricchissimo...

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