N. 326 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2010

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 92/2009 R.G. Affari Camera Consiglio, avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di Giarrusso Francesco, titolare dell'impresa individuale denominata Giarrusso Gomme, su richiesta del Pubblico Ministero ex art. 7 R.D. 267/1942, come modificato dall'art.

5 d.lgs. n. 5/2006.

In fatto Con ricorso depositato in data 19 marzo 2009, il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi il fallimento di Giarrusso Francesco, titolare dell'impresa individuale denominata Giarrusso Gomme, deducendo, a dimostrazione dello stato di insolvenza dell'imprenditore, l'ingente esposizione debitoria di quest'ultimo nei confronti dell'Erario (pari a circa E 900.000,00), quale risultante da un precedente procedimento prefallimentare intrapreso ai danni del Giarrusso dal creditore Covelli Salvatore e conclusosi con l'archiviazione per desistenza del ricorrente, giusta decreto del 2-3 luglio 2008.

Giarrusso Francesco, ricevuta regolare notifica del ricorso e del decreto di convocazione, si costituiva con comparsa depositata il 13 maggio 2009, con la quale, premettendo che, con decreto del 17-20 giugno 2005, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo aveva disposto il sequestro ex art. 2-ter legge n. 575/1965 della propria ditta individuale Giarrusso Gomme e del relativo complesso dei beni aziendali, e nominato amministratore giudiziario Rag. Giuseppe Sanfilippo, ed evidenziando, per un verso, che gia' in data 31 ottobre 2006 l'impresa aveva di fatto cessato la propria attivita', e, per altro verso, che il debito tributario relativo agli anni 1998-2002 era stato oggetto di istanza di condono tombale, chiedeva il rigetto del ricorso, per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, il Giarrusso eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che l'attivita' di impresa era stata esercitata, gia' dal giugno del 2005, dall'Amministratore giudiziario, del quale chiedeva la convocazione ex art. 15 L.F.; in secondo luogo, deduceva decorso del termine annuale di cui all'art.

10 L.F., nella versione - ritenuta applicabile dal resistente introdotta con il d.lgs. n. 5/2006 (non potendo, a suo dire, applicarsi retroattivamente il nuovo testo dell'art. 10, introdotto con il d.lgs. 169/2007, il quale limita al solo creditore e P.M. la facolta' di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita'); in terzo luogo, contestava la sussistenza dell'esposizione tributaria posta a base del ricorso del P.M., in quanto oggetto, almeno per gli anni 1998-2002, di condono tombale;

infine, contestava genericamente il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 comma II L.F.

Disposta la convocazione dell'Amministratore giudiziario, quest'ultimo si costituiva all'udienza del 9 settembre 2009 e depositava memoria con la quale, premettendo di avere di fatto cessato l'attivita' a far data dal 14 novembre 2006 (essendo stato autorizzato dal Giudice delegato alla misura di prevenzione a rilasciare l'immobile sede dell'attivita' ed a licenziare l'unico dipendente dell'impresa) e precisando che, con decreto del 24 ottobre 2007, la Sezione Misure di Prevenzione aveva disposto la confisca (non ancora divenuta definitiva) della ditta individuale Giarrusso Gomme e del relativo patrimonio aziendale, chiedeva il rigetto dell'istanza di fallimento, ed all'uopo eccepiva, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva in capo al P.M. per difetto dei presupposti di cui all'art. 7 L.F.; in secondo luogo, l'intervenuta cessazione ultrannuale dell'attivita' d'impresa; infine, l'insussistenza dell'esposizione tributaria posta a base del ricorso, in quanto oggetto di condono tombale.

All'udienza del. 7 ottobre 2009, l'Amministratore giudiziario, ad integrazione delle difese gia' svolte, deduceva, per l'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto preclusa all'imprenditore la possibilita' di provare il decorso del termine annuale di cui all'art. 10 L.F. a prescindere dalla cancellazione dal registro delle imprese, l'incostituzionalita' di tale norma per violazione del principio di uguaglianza fra le parti, in considerazione della disparita' di trattamento del debitore rispetto al creditore ed al P.M., peri quali la stessa norma fa invece salva, in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, la facolta' di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui fare decorrere il termine annuale.

II. In diritto. Sulla rilevanza della questione.

II.1. Cio' premesso in fatto, deve, anzitutto, essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al P.M.

sollevata dall'Amministratore giudiziario. Tale eccezione appare priva di pregio.

Invero, com'e' noto, l'art. 7 n. 2 L.F. consente al P.M. di presentare la richiesta di fallimento 'quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile'.

Ebbene, nella fattispecie in esame, l'iniziativa del Pubblico Ministero scaturisce dalla segnalazione dell'insolvenza di cui al decreto del 2-3 luglio 2008, con il quale il Tribunale Sezione Fallimentare, archiviato il ricorso per fallimento proposto dal creditore Covelli Salvatore per desistenza di quest'ultimo, trasmise gli atti al P.M., evidenziando l'esistenza in capo all'imprenditore di un'esposizione nei confronti dell'Erario per oltre € 900.000,00.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 7 cit., ove si consideri che il procedimento prefallimentare deve considerarsi, a tutti gli effetti, un procedimento civile.

Ritiene, invero, il Collegio di non poter condividere i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita' nella nota (e fin qui isolata) pronuncia della Corte di Cassazione n. 4632 del 26 febbraio 2009, secondo cui sarebbe illegittima, con conseguente nullita' della sentenza...

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