N. 305 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 2010

LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2787 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2005 avente ad oggetto: opposizione alla stima, tra Ferrara Livia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Stella Richter e Danno Marzano e con essi elettivamente domiciliata in Napoli via Solimene, 155 presso l'avv.

Gianpiero Profeta, come da procura in calce all'atto di riassunzione e alla comparsa del 2 maggio 2008, attrice e Comune di Salerno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Edilberto Ricciardi e con lui elettivamente domiciliato in Napoli via Giordano Bruno, 142 presso l'avv. Ernesto Alfredo Ricciardi, come da procura a margine della comparsa di costituzione, convenuto.

Rilevato in fatto La Corte di appello di Salerno con sentenza 5 settembre 2001 ha determinato in L. 10.778.315.029 l'indennita' dovuta a Livia Ferrara per l'espropriazione (con decreti del 10 febbraio 1998 e 22 giugno 1999) di alcuni terreni di sua proprieta' da parte del Comune di Salerno per la realizzazione del Parco del Mercatello riportati in catasto al fol.36, part. 955, 135, 957, 956, 662, 946, 947, 663, 664, 665, 973, 974, 975, 976, 977, 1158, 1169, 50, 654, 944, 945, 1172, 653, 655, 652,656) e in L. 634.416.885 l'indennita' di occupazione temporanea, osservando:

a) che gli immobili gia' inclusi dal P.R.G. di quel Comune, approvato, con d.P.R. 4 febbraio 1965. in zona intensiva C a formazione lineare e semiaperta (con esclusione delle parti destinate a strade ed a verde) a seguito di variante definitivamente approvata con decreto del Presidente della Giunta Reg. Campana, del 13 luglio 1994, facevano parte di una zona (Pastena) classificata 8 B gia' satura, destinata a standard urbanistici, e cioe' a pubblici riservati ad attivita' collettive, al verde pubblico, a parcheggi, a servizi pubblici o attrezzature pubbliche di interesse generico;

b) che, trattandosi di declassamento attuato per esigenze discrezionali pubblicistiche, del relativo vincolo destinato all'espropriazione non doveva tenersi conto nella stima dell'indennita'; e d'altra parte la variante laddove consentiva soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di risanamento conservativo, si riferiva necessariamente alle aree gia' edificate, mentre per quelle che non lo erano veniva prevista una vasta zona rivolta a rendere piu' fruibile l'uso del patrimonio edilizio;

c) che per la valutazione delle aree, percio' da classificarsi edificabili, il loro valore, applicando il metodo sintetico-comparativo, poteva ricavarsi da altra sentenza della stessa Corte del 1986, nonche' da due precedenti atti del comune con cui erano stati determinati altrettanti indennizzi in materia espropriativa mediando i relativi prezzi ed adeguandoli mediante indici ISTAT all'epoca dei decreti ablativi: cosi' ottenendosi quello di L. 475.000 mq., mentre per la zona destinata a strada di piano il valore doveva restare quello di L. 140.000 mq., attribuito dal comune alle aree destinate a standard;

d) che non era applicabile la decurtazione del 40% prevista dal 1° comma dell'art. 5 della legge n. 359 del 1992 per la sproporzione esistente tra l'indennita' offerta dal Comune, assolutamente inadeguata all'effettivo valore delle aree, e quella e come accertata dalla consulenza tecnica.

Contro la decisione il Comune di Salerno ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, denunciando, con il primo di essi, la violazione degli art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, gli articoli 7, 10, 40 e 41 della legge n. 1150 del 1942 e l'art. 3 del D.M. n. 1444 del 1968. Ha osservato in particolare che la sentenza abbia qualificato la variante del 1994 vincolo preordinato all'esproprio e dichiarato il terreno edificabile, senza considerare:

1) che occorreva accertare se la stessa avesse funzione di zonizzazione del territorio ovvero di localizzazione dell'opera implicante la traslazione dei beni all'ente pubblico, essendo, invece del irrilevante che il declassamento della zona fosse avvenuto per esigenze discrezionali pubblicistiche;

2) che la destinazione a standard urbanistici delle aree espropriate era generica e non finalizzata alla realizzazione di una specifica opera pubblica, peraltro deliberata dopo 8 anni; e comunque successiva alla riclassificazione in zona B in cui secondo l'art. 7 del provvedimento di variante sono ammissibili soltanto interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione;

3) che riferendo questa riclassificazione solo alle aree gia' edificate e non anche a quelle ancora libere ove doveva operare la destinazione a standard, la sentenza aveva sostanzialmente ritenuto la illegittimita' della zonizzazione e della determinazione degli standard, pur in assenza di una domanda al riguardo di controparte;

4) che, d'altra parte, la destinazione suddetta costituisce proprio un provvedimento attuativo della zonizzazione; e la variante lo strumento urbanistico per la modifica del P.R.G. che nel caso era addirittura obbligatoria onde consentire l'osservanza delle proporzioni imposte dall'art. 41 della legge urbanistica;

5) che l'inclusione dei terreni in zona C in luogo di quella B in cui li aveva compresi detta variante comportava, dunque, una palese violazione dell'art. 4 della 2248 del 1865 All.E; e non poteva giustificarsi neppure al lume della sentenza 12/1992 del Consiglio di Stato che aveva ritenuto la zona edificabile, essendo stata resa con riguardo alla situazione antecedente alla variante.

La Corte suprema, con la sentenza n. 10265/04 del 28 maggio 2004, accogliendo il predetto motivo, ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale della Ferrara e, ritenuti assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto rinviando a questa Corte per una nuova determinazione delle indennita' attenendosi ai principi esposti nonche' per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.

Ha affermato in sostanza la Corte suprema - nell'accogliere il primo motivo del ricorso principale - che nell'accertamento della qualita' edificatoria di un'area ai fini della determinazione dell'indennita' di esproprio, in presenza di variante al piano regolatore generale il carattere conformativo di essa (che soltanto consente di tenerne conto ai fini indennitari) e non ablatorio, non discende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, e neppure dalla tipologia delle destinazioni individuate, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti. Tale carattere e' dunque configurabile ove tali vincoli mirino ad una (nuova) zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, si' da incidere su di una generalita' di beni, nei confronti di una pluralita' indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo piu' spaziale) con un'opera pubblica; per converso, se la variante non abbia una tal natura generale, ma imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non gia' di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non puo'...

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