CONCORSO (scad. 15 novembre 2010) - Concorso pubblico, per esami a sei posti di ragioniere nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE Vista la legge 9 agosto 1948 n. 1077, istitutiva del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Visto il Regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 giugno 1985, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato approvato il Regolamento del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali;

Visto il decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, concernente la competenza dei Collegi Giudicanti a decidere sui ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per l'assunzione nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso pubblico per esami per la copertura di sei posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di cui due riservati al personale di ruolo del Segretariato generale;

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico per esami a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di seguito denominato Segretariato generale, di cui due riservati al personale di ruolo del Segretariato generale, con lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Regolamento di cui alla seconda premessa del presente decreto. La riserva dei posti che non dovesse essere coperta sara' conferita ai concorrenti che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria.

  1. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il personale assunto a tutti gli Uffici e Servizi e in tutte le sedi dello stesso.

  2. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso, in ragione di esigenze sopravvenute, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa. In tal caso, il Segretariato generale provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, 'Concorsi ed esami'.

    Art. 2

    Requisiti per l'ammissione all'impiego 1. Per l'ammissione all'impiego e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

    1. cittadinanza italiana;

    2. eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, ovvero 45 anni in caso di provenienza diretta da Amministrazioni pubbliche o dai ruoli del Segretariato generale;

    3. godimento dei diritti civili e politici;

    4. diploma di Istituto tecnico commerciale con indirizzo di gestione aziendale di durata quinquennale o di Istituto professionale con indirizzo di gestione aziendale di durata quinquennale, conseguito con una votazione non inferiore a 60/sessantesimi o a 100/centesimi. I diplomi conseguiti all'estero sono ritenuti utili purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei predetti diplomi italiani dall'autorita' italiana competente; dalla dichiarazione di equipollenza, ovvero da apposita autocertificazione del candidato, devono risultare elementi atti a consentire di accertare che il titolo di studio e' stato conseguito con il punteggio massimo conseguibile; in caso di valutazione espressa in termini non numerici, essa deve comunque essere la piu' alta attribuibile;

    5. idoneita' fisica all'impiego. E' comunque richiesta la piena integrita' e la piena funzionalita' degli arti superiori nonche' dell'apparato oculo-visivo, ancorche' corretto;

    6. assenza di sentenze definitive di condanna che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 32-quinquies del Codice penale;

    7. assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o dispensa dal servizio presso Amministrazioni pubbliche per persistente insufficiente rendimento, ovvero di provvedimenti di decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che l'impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;

    8. assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta per reati diversi da quelli di cui alla lettera f), anche se siano intervenuti la prescrizione o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ovvero di procedimenti penali pendenti, salvo quanto previsto al successivo articolo 3, comma 2.

    Art. 3

    Modalita' di presentazione delle domande e ammissione alle prove concorsuali 1. La domanda di partecipazione al concorso e' diretta al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma.

  3. Il candidato deve dichiarare nella domanda, ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; qualora siano intervenute sentenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) o pendano procedimenti penali, il candidato deve indicare i reati e gli articoli del Codice penale che ne hanno determinato l'adozione o l'avvio per consentire al Segretario generale della Presidenza della Repubblica di valutarne la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni alle dipendenze del Segretariato generale, una volta acquisita e valutata la relativa documentazione. Qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), fa fede la data di presentazione della...

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