N. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2010

IL TRIBUNALE Ha pronunciato, dandone lettura, la seguente ordinanza nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 793/2009 R.G.A.C. e vertente tra Garreffa Maria Giuseppa, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio De Simone Sacca'; ricorrente e Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato; resistente.

Con ricorso depositato il 13 marzo 2009 la ricorrente, Maria Giuseppa Garreffa, dipendente del Ministero della giustizia nel Dipartimento di giustizia minorile, allega di essere stata assunta presso il Centro di giustizia minorile della Calabria con contratto individuale del 30 ottobre 1999 (documento n. 2 del fascicolo parte ricorrente) ed inquadrata con la qualifica di direttore coordinatore di area pedagogica, IX qualifica, area funzionale C, posizione economica C3.

Successivamente, come si evince dall'esame degli atti prodotti a corredo del ricorso, il 30 settembre 2003, la ricorrente era stata investita dell'incarico di Direttore dell'ufficio di Servizio Sociale peri Minorenni di Reggio Calabria (documento n. 6 fascicolo parte ricorrente).

La ricorrente afferma che, in ragione del dettato dell'art. 4 della legge del 27 luglio 2005 n. 154 (G.U. n. 177 del primo agosto 2005), avrebbe dovuto essere, con effetto dall'entrata in vigore della legge in questione, il 16 marzo 2005, inquadrata nel ruolo dirigenziale possedendo a quella data la qualifica di Direttore coordinatore di servizio sociale presso il Dipartimento di giustizia minorile.

Lamentando l'inottemperanza al disposto normativo da parte dell'amministrazione, ha chiesto tutela non solo per il mancato inquadramento e la mancata percezione delle connesse differenze retributive, ma anche per il risarcimento danno ex art. 2043 c.c.

'dei danni patiti e patendi scaturiti dal mancato inquadramento della ricorrente nella qualifica di dirigente, da determinarsi in via equitativa e, comunque, nella misura non inferiore ad Euro 30.000 oltre accessori dal dovuto al soddisfo', danno da mancata promozione identificato nell''impossibilita' di ricoprire una qualifica professionale sicuramente piu' prestigiosa e di ottenere un inquadramento professionale superiore'. In subordine, ha chiesto la liquidazione del danno contrattuale per violazione del principio di correttezza e buona fede in sede di esecuzione ravvisabile nel perdurante comportamento omissivo dell'amministrazione.

Il Ministero, costituendosi, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa assumendo, per un verso, che la c.d. legge Meduri non si applicherebbe al personale appartenente alla Giustizia minorile, e, per altro, che la ricorrente non possedeva alla data del 16 agosto 2005 i requisiti professionali richiesti dalla legge del 27 luglio 2005, n. 154 per l'inquadramento nella qualifica di dirigente penitenziario.

Difatti, ad avviso del Ministero, sarebbe ostativa all'affermazione del diritto la circostanza che il profilo di assistente sociale presso il Dipartimento di giustizia minorile sarebbe stato attribuito alla ricorrente per effetto di un cambio profilo da educatore ad assistente sociale e non sarebbe stato conseguito per effetto del superamento di un concorso pubblico, come richiesto dalla previsione legislativa invocata.

Cio' avrebbe pure differenziato la posizione della ricorrente da quella di altri soggetti, da lei indicati a comparazione, anch'essi appartenenti all'amministrazione minorile e destinatari dell'inquadramento a Dirigente in forza della legge n. 154/2005, ma che avrebbero conseguito il profilo con uno specifico concorso.

Va premesso che, per effetto della legge n. 154/2005, e' stata operata una riforma del regime giuridico del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria che il legislatore, in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate da tale personale, collegate ai compiti di esecuzione penale (art. 2 d.lgs. n. 63/2006), ha ritenuto di ricondurre nell'alveo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, sottraendolo alla generale disciplina contrattuale del comparto Ministeri.

Va anche osservato che la controversia promossa dalla ricorrente appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiche' essa concerne la pretesa di un funzionario in atto non appartenente alla carriera dirigenziale (in cui sono ricomprese le figure annoverate nella tabella allegata al d.lgs. n. 63/2006 di attuazione della delega contenuta nella legge n. 254/2005) di essere inquadrato come dirigente ope legis ossia in forza del dettato dell'art. 4, comma 1, della legge n. 254/2005.

A tale conclusione (in senso analogo vedasi Cassazione Sezioni Unite ordinanza n. 5460 del 2009) si deve necessariamente pervenire in quanto l'art. 4, comma 3, della citata legge statuendo che 'nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'art. 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale nominato dirigente ai sensi del comma 1 del presente articolo e del personale gia' appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali e' regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico' riconnette solo all'acquisizione dell'inquadramento dirigenziale l'applicazione del regime di diritto pubblico e, pertanto, solo a tale condizione opera la devoluzione al giudice amministrativo della cognizione delle controversie.

Passando al merito, va esaminato il dettato normativo da cui trae origine la controversia.

L'art. 4 della legge n. 154/2005 con una norma transitoria e finale cosi' dispone: 'Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione...

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