LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 58 - Modifiche all'assetto dell'Autorita' di bacino di rilievo nazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 16 dicembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, nelle more della attuazione del titolo II, parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, disciplina una parziale riorganizzazione dell'assetto dell'Autorita' di bacino di rilievo regionale, di cui all'art. 96 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire l'esercizio piu' efficace delle funzioni di pianificazione svolte dall'Autorita' di bacino di rilievo regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Autorita' di bacino regionale 1. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale e' istituita un'unica Autorita' di bacino, denominata Autorita' di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni, come ecosistemi unitari.

  1. Sono organi dell'Autorita' di bacino regionale:

    1. la giunta regionale;

    2. la giunta provinciale ed il consiglio provinciale;

    3. il comitato tecnico di bacino.

      Art. 3

      Compiti della giunta regionale 1. La giunta regionale in qualita' di organo dell'Autorita' di bacino:

    4. definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalita' per la elaborazione e l'adozione dei piani di bacino;

    5. elabora criteri per il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino;

    6. nomina il segretario generale ed i componenti del comitato tecnico di bacino;

    7. individua le strutture regionali e le strutture provinciali ai sensi dell'art. 8, comma 2;

    8. definisce i criteri e le direttive vincolanti per la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere;

    9. definisce i criteri e le direttive vincolanti per il rilascio di provvedimenti, di autorizzazioni e di concessioni per lo svolgimento delle funzioni in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo regionale;

    10. individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);

    11. definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione della presente legge.

      Art. 4

      Comitato tecnico di bacino 1. Il comitato tecnico di bacino, di seguito denominato comitato, organo di consulenza dell'Autorita' di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici tecnici regionali e provinciali competenti in materia, individuati a tale scopo.

  2. Il comitato e' composto da:

    1. il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualita' di segretario generale;

    2. sei dirigenti regionali, o funzionari loro delegati, competenti in materia di difesa del suolo, risorse idriche, affari giuridici in materia di ambiente, protezione civile, pianificazione territoriale ed urbanistica e agricoltura e foreste;

    3. quattro dirigenti provinciali designati dalla giunta provinciale fra i dirigenti competenti nelle materie da trattare o funzionari delegati;

    4. due esperti designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

    5. quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del comitato, nominati dalla giunta regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica...

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