N. 249 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2010

IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento penale a carico di Duan Feng Zhou nato aShan Dong il 3 luglio1972, She Pin Jung nato a Shan Dong il 23 giugno 1971, Chen Fu Mi nato a Fu Jnng il 6 dicembre 1975, Xiong Ben Cun nato a Henan il 1° febbraio 1974 tutti domiciliati in Italia presso lo studio della Avv.ssa Alessandra Gerla e da loro assistiti, imputati del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 perche' si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del citato decreto legislativo inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Accertato inVigevano il 23 febbraio 2010.

All'udienza del 10 maggio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

in data 10 marzo 2010 l'Ufficiale di p.g. del Commissariato di pubblica sicurezza di Vigevano inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata - ai sensi dell'art.

20-ter del d.lgs. n. 274/2000 e successive modifiche - degli imputati sopra descritti, in relazione all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 perche' si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato;

con provvedimento in data 23 marzo 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano autorizzava la polizia giudiziaria alla presentazione immediata degli imputati, come sopra identificati, avanti il Giudice di pace per l'udienza del 10 maggio 2010 alla quale, gli imputati stessi non comparivano e venivano dichiarati contumaci ed assistiti dal difensore che, preliminarmente, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis deld.lgs. n.286/98 come introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94, in relazione agli artt. 2, 3, comma 1, e 10, 25, comma 2 e 27, comma 1 della Costituzione, alla quale il p.m. si associava,

Osserva Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98, come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

  1. Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano.

    La irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa e' evidenziata dalla insussistenza di un benche' minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua...

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