Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (norme in materia di bonifica) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Capo I
Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia
di bonifica)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del

12 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'Art. 58 della legge regionale n. 34/1994

  1. L'Art. 58 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (norme in materia di bonifica), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2004, n. 3, e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 58 (Canali demaniali di irrigazione). - 1. Le funzioni amministrative concernenti i canali demaniali d'irrigazione, trasferiti alla Regione Toscana ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione orto-floro-frutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), sono esercitate dalle province competenti per il comprensorio di bonifica in cui ciascun canale ricade. Alla gestione dei canali, le province provvedono, di norma, tramite concessione al consorzio di bonifica competente per territorio.

  2. I canali di cui al comma 1, e le pertinenze ad essi relative, sono trasferiti, previa individuazione degli stessi, al demanio delle province nel territorio delle quali sono dislocati, mediante apposito verbale di consegna, che costituisce titolo per le relative trascrizioni, e per le volture catastali.

  3. La provincia destinataria, ai sensi del comma 2, del trasferimento di proprieta' del canale demaniale di irrigazione e delle relative pertinenze, qualora non coincida con la provincia competente ai sensi dell'Art. 11 per il comprensorio di bonifica, garantisce ad essa l'esercizio delle funzioni di gestione dei beni medesimi, secondo modalita' consensuali concordate tra le province interessate.

  4. I canali di cui al presente articolo, ove non piu' attivi ne' utilizzati per la funzione originaria, sono trasferiti ai comuni, d'intesa con gli enti locali interessati, previa apposita individuazione, sulla base del censimento curato a tal fine dalla Regione. Il verbale di consegna relativo costituisce titolo per le relative trascrizioni e per le volture catastali.ª

    Art. 2.

    Modifiche all'Art. 59-bis della legge regionale n. 34/1994

  5. L'Art. 59-bis della legge regionale n. 34/1994 e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 59-bis (norme per i...

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