DECRETO 22 dicembre 2012 - Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. (13A01373)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», ed in particolare il Capo II, di tutela della salute della lavoratrice, il Capo III, che disciplina il congedo di maternita' e il Capo V, relativo al congedo parentale;

Visti il decreto interministeriale 12 luglio 2007 di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, nonche' l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce a tali lavoratrici un congedo parentale di tre mesi;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» la quale, all'art. 4, commi 24 e seguenti, definisce misure sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

Visto in particolare il comma 24, lettera a), del citato art. 4, che introduce l'istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonche' un congedo facoltativo di due giorni da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in congedo di maternita';

Visto l'art. 4, comma 24, lettera b), della medesima legge che attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternita' e in alternativa al congedo parentale, la possibilita' di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

Visti infine i commi 25 e 26 dell'art. 4 sopracitato, a mente dei quali si prevede che siano definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri di accesso e le modalita' di...

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