LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 51 - Abrogazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), e di altre disposizioni concernenti contingenti annui di prodotti energetici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 29 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Abrogazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 e di altre disposizioni 1. La legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), e' abrogata.

  1. Sono, inoltre, abrogati:

    1. la legge regionale 2 agosto 1999, n. 21;

    2. la legge regionale 21 dicembre 2000, n. 37;

    3. l'art. 25 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14;

    4. l'art. 65 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9.

    Art. 2

    Abrogazione di disposizioni del regolamento regionale 29 gennaio 1973

  2. Sono abrogate le seguenti disposizioni del regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale):

    1. l'art. 3;

    2. i titoli II, III, V e VIII;

    3. il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art.

      21;

    4. l'art. 23;

    5. il quinto e sesto comma dell'art. 31.

  3. Sono, inoltre, abrogati:

    1. il regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 2;

    2. il regolamento regionale 15 febbraio 1988, n. 3;

    3. il regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 2;

    4. il regolamento regionale 17 maggio 1993, n. 1;

    5. il regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 3;

    6. il regolamento regionale 14 marzo 1995, n. 1;

    7. il regolamento regionale 18 dicembre 1995, n. 9.

    Art. 3

    Disposizioni finanziarie 1. La minore entrata sul capitolo 00400 (Diritto regionale sull'esenzione fiscale di alcuni generi contingentati) della parte entrata del bilancio regionale, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, e' determinata in euro 1.900.000 per l'anno 2010 e 2.000.000 per l'anno 2011.

  4. Al finanziamento della minore entrata di cui al comma 1 si provvede:

    1. per l'anno 2010 mediante la riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.1.4.02 (Partecipazioni azionarie e conferimenti), al capitolo 35625 (Trasferimento ai fondi di rotazione Finaosta);

    2. per l'anno 2011 mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 2.000.000 sul capitolo 01405 (Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da...

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