In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'articolo 14, della legge costituzionale n. 4, del 26 febbraio 1948, e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati: zucchero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q.li 24.000 caffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q.li 2.500 surrogati di caffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q.li 500 cacao in polvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q.li 2.200 the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q.li 50 oli di semi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q.li 6.000 spiriti, liquori ed acquaviti compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle, dalla distillazione, per usi familiari in piccoli alambicchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl. 1.000 alcool denaturato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl. 2.000 birra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl. 9.000 benzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q.li 15.000 gasolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q.li 15.000 petrolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q.li 3.000 oli lubrificanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q.li 1.000 libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000
LEGGE 3 agosto 1949, n. 623 - Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti
Coming into Force | 16 Settembre 1949 |
Published date | 15 Settembre 1949 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1949/09/15/049U0623/CONSOLIDATED/20021231 |
Enactment Date | 03 Agosto 1949 |
Official Gazette Publication | GU n.212 del 15-09-1949 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
((In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'art. 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, nonche' dal diritto erariale sugli alcoli, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati: zucchero..................................... Quint. 30.000 caffe crudo.................................. " 3.500 surrogati caffe'.............................. " 500 cacao in grani............................... " 900 the.......................................... " 100 semi di soia................................. " 8.500 semi di arachidi............................. " 1.500 spirito, liquori, acquaviti e profumerie
alcooliche compresi gli spiriti ottenuti nel terri-
torio della Valle, dalla distillazione per usi
familiari, in piccoli alambicchi................... Ha. 1.000 alcole denaturato............................ " 500 birra........................................ Hl. 9.000 benzina...................................... Quint. 50.000 gasolio...................................... " 40.000 petrolio..................................... " 3.000 olio lubrificante............................ " 3.000 libri di testo scolastici, in altre lingue od
in lingua mista approvati dal Provveditorato agli
studi........................................... Lire 10 milioni
attrezzature per l'agricoltura (trattori
agricoli fino a 20 HP); motocoltivatori e motofal-
ciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, moto-
pompe, irroratrici e polverizzatori per la irrora-
zione di anticrittogamici; pompe a motore, a spalla
ed a traino (compresi gli atomizzatori); materiale
teleferico attrezzatura casearia; voltafieni e ra-
strelli automatici (ranghiatori)..................." 25 milioni)) 1
((In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonche' dai prelievi...
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