Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 giugno 2006 (della Regione Valle d'Aosta) Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Lamentata adozione attraverso un procedimento gr...

Ricorso della Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della regione e legale rappresentante pro tempore, on. Luciano Caveri, giusta deliberazione della giunta regionale n. 1623 adottata in data 1 giugno 2006 (doc. 1), rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto, dell'avv. prof. Giampaolo Parodi del foro di Genova, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142;

Contro la presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 88 del 14 aprile 2006, con riferimento agli articoli 6, 4, comma 1, lettera a), numero 3, 7, comma 3, 10, 12, comma 2, 16, 68, 23, comma 4, 25 e 31, commi 1 e 2, 33, 63, 64, 202 e 203.

F a t t o

Con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "norme in materia ambientale", il Governo ha esercitato la delega legislativa di cui alla legge 15 dicembre 2004, n. 308, "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", la quale, all'art. 1, comma 1, stabilisce: "Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici: a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera" (corsivo non testuale).

Per quanto concerne i principi ed i criteri direttivi della delega, l'art. 1, comma 8, la legge n. 308, tra l'altro, stabilisce:

"I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, efatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarieta', ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

  1. garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualita' dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della comunita' europea, e successive modificazioni;

    [...]

  2. piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitivita' dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza" (corsivo non testuale).

    Come si dira', il decreto legislativo impugnato risulta anzitutto viziato sotto il profilo formale e procedurale, in quanto adottato attraverso un procedimento gravemente lesivo del principio di leale collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali.

    Le disposizioni specificamente impugnate sia in quanto eccedenti dai limiti della delega ed in contrasto con i principi e criteri direttivi sopra richiamati, sia in quanto lesive dei parametri costituzionali ed interposti di seguito indicati, sono le seguenti:

    l'articolo 6, nella parte in cui prevede un'integrazione con esperti regionali della commissione tecnico-consultiva per la valutazioni ambientali del tutto inadeguata;

    gli articoli 4, comma 1, lettera a), numero 3), 7, comma 3, 10, 12, comma 2, 16 e 68, relativi alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);

    gli articoli 23, comma 4, 25. 31, commi 1 e 2, e 33, relativi alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);

    gli articoli 63 e 64, concernenti le nuove Autorita' di bacino; gli articoli 202 e 203, relativi alla gestione dei rifiuti.

    In riferimento sia a disposizioni statutarie e di attuazione statutaria, sia a disposizioni del Titolo V della Costituzione, la richiamata disciplina statale risulta lesiva della sfera di attribuzioni della Regione autonoma Valle d'Aosta sotto molteplici profili. Di qui la necessita' della proposizione del seguente ricorso, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare degli articoli 6, 4, comma 1, lettera a), numero 3, 7, comma 3, 10, 12, comma 2, 16, 68, 23, comma 4, 25 e 31, commi 1 e 2, 33, 63, 64, 202 e 203, per i seguenti motivi di

    D i r i t t o

    1. - Premessa sulla violazione delle attribuzioni regionali in materia ambientale ed in materie "confinanti" o "funzionalmente collegate".

    Prima di prendere in considerazione le singole disposizioni specificamente censurate, e' necessario premettere alcune puntualizzazioni sull'ampia competenza legislativa ed amministrativa della Regione Valle d'Aosta in materia di tutela dell'ambiente, nelle sue molteplici estrinsecazioni, da tempo acquisita e confortata da una giurisprudenza costituzionale costante ed univoca. Quanto premesso nel presente paragrafo consente di non reiterare ogni volta gli argomenti che devono essere addotti a fondamento delle invocate competenze in materia di tutela dell'ambiente spettanti alla ricorrente.

    Dalla sent. n. 1029 del 1988 di codesta ecc.ma Corte risulta un quadro di attribuzioni costituzionalmente garantite gia' da tempo consolidato. Si tratta di competenze che "nel caso della Valle d'Aosta, sono in gran parte assegnate alla sua competenza legislativa primaria in base all'art. 2 dello Statuto di autonomia. A questa, infatti, sono affidate sia l'urbanistica, l'agricoltura e foreste, la caccia e la pesca. il turismo, i lavori pubblici e l'artigianato, sia. soprattutto, la "tutela del paesaggio" la quale appare contrassegnata da una strettissima contiguita' con la "protezione della natura" in quanto caratterizzata da interessi estetico-culturali (v. sentt. nn. 239 del 1982, 359 del 1985, 151 del 1986) che, ancorche' presenti nella materia disciplinata dall'art. 83, sono in quest'ultimo caso trascesi in una visione piu' ampia, basata primariamente sugli interessi ecologici e, quindi, sulla difesa dell'ambiente come bene unitario, pur se composto da molteplici aspetti rilevanti per la vita naturale e umana (v. in tal senso sent. n. 617 del 1987). In altre parole, al livello della gestione diretta delle attivita' rilevanti per la protezione della natura e dell'ambiente attuata mediante un parco nazionale, la regione vanta una competenza ad hoc di tipo concorrente (v. spec. sentt. nn. 223 del 1984, 183 del 1987), che si affianca a numerose altre competenze su materie confinanti (urbanistica, agricoltura, etc.). esercitate, nel caso della Valle d'Aosta, sulla base di una potesta' di tipo esclusivo" (enfasi aggiunta).

    Un implicito ma non meno significativo riconoscimento delle competenze ambientali della ricorrente si trova anche nella successiva sent. n. 264 del 1996, che rigetta le censure mosse ad una legge della Valle d'Aosta istitutiva di una tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione dei veicoli a motore in strade extraurbane: "la legge indica gia' nel primo articolo le finalita' giustificative dei limiti che si intendono porre alla circolazione: garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione di traffico veicolare e la migliore tutela dell'ambiente e del paesaggio".

    Nella successiva sent. n. 285 del 1997, pur sfavorevole alla legge della Valle d'Aosta a suo tempo impugnata, in termini del tutto espliciti si afferma che "questa Corte ha gia' osservato che (v. sentenza n. 183 del 1987) una competenza "costituzionalmente garantita in materia di protezione ambientale" spetta alle regioni nel senso che le stesse ben possono unitamente allo Stato o anche in piena autonomia, attivarsi per la tutela del bene ambiente contro tutte le forme di inquinamento" (enfasi aggiunta).

    Le competenze ambientali della ricorrente trovano altresi' conferma nell'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196. recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta", a norma del quale "in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera q), ultima parte, della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative che il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altri organi centrali e periferici dello Stato esercitano, per il territorio delle Valle d'Aosta, in materia di tutela del paesaggio".

    Ulteriore conferma delle attribuzioni ambientali della Valle d'Aosta e' fornita dall'art. 50 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis...

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