Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento giudiziario - Magistratura - Indennita' giudiziaria - Corresponsione ai magistrati durante il periodo di astensione obbligatoria per maternita' - Esclusione - Denunciata disparita' di trattamento rispetto al personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie - Modifica del...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promosso con ordinanza del 24 ottobre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sul ricorso proposto da P.P. contro il Ministero della giustizia ed altri, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1 serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 21 giugno 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con ordinanza del 24 ottobre 2005, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennita' da esso prevista durante il periodo di astensione obbligatoria per maternita';

che il rimettente espone che la parte privata, magistrato ordinario, ha proposto ricorso diretto ad ottenere l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennita' giudiziaria nei periodi di congedo straordinario di assenza obbligatoria e facoltativa per maternita' goduti negli anni 1998 e 1999 e la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme ed alla restituzione di quanto gia' recuperato dalle stesse amministrazioni a quel titolo;

che il Tribunale amministrativo regionale, circoscritta la materia del contendere al periodo di astensione obbligatoria, sostiene che la norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost., perche' l'indennita' in questione e' corrisposta al personale amministrativo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie anche durante il periodo di astensione obbligatoria per maternita', in virtu' di quanto previsto dalla contrattazione collettiva riguardante il rapporto di lavoro di quelle categorie di personale, a partire dal d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26...

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