N. 88 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 luglio 2010

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Michele Arcadipane e Beatrice Fiandaca, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale allegata;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, dell'art. 2, commi 2-octies e 2-undecies, nonche' dell'art. 3, comma 2-bis del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 come convertito, con modificazioni, con legge 22 maggio 2010, n. 73 recante 'Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro nella forma dei cosiddetti 'caroselli' e 'cartiere', di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 25 maggio 2010, n. 120 Serie generale, per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto Siciliano e degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante 'Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria' nonche' del principio di leale cooperazione.

F a t t o Il d.l. 25 marzo 2010, n. 40 come convertito, con modificazioni, con legge 22 maggio 2010, n. 73 recante 'Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro nella forma dei cosiddetti 'caroselli' e 'cartiere', di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori' reca disposizioni che violano le prerogative statutarie di questa Regione in materia finanziaria sancite dagli artt. 36 e 37 dello Statuto speciale nonche' dalle norme di attuazione dello stesso in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonche' il principio di leale cooperazione.

Le norme impugnate non indicano fra i propri destinatari le regioni ad autonomia speciale e, tuttavia, in assenza di espresse previsioni di garanzia delle competenze loro attribuite dagli statuti speciali devono ritenersi applicabili anche alle regioni ad autonomia speciale.

L'art. 1, comma 6 del d.l. n. 40/2010, come convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73, stabilisce, al fine di contrastare l'utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, anche agevolativi, la cui fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, che l'Agenzia delle entrate trasmetta i dati relativi ai detti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute ai suindicati enti, anche territoriali, e che le somme cosi' recuperate siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario.

Le disposizioni dell'art. 2, commi da 2-septies a 2-decies, consentono alle societa' ex concessionarie del servizio nazionale della riscossione la definizione agevolata, mediante versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute - da individuarsi successivamente con un decreto ministeriale -, delle controversie, pendenti alla data di conversione del decreto-legge in esame, relative ad attivita' svolte nell'esercizio in concessione del servizio di...

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