N. 225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 2009

IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6910/08 R.G. promossa da Ficola Andrea residente in Marsciano,

Fraz. Castello delle Forme, Voc. Il Borgo 64/a rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco D. Pugliese presso lo studio del quale in Perugia, Via Mario Angeloni, 437, elegge domicilio - Ricorrente;

Contro Ufficio territoriale del Governo di Perugia, con sede in Perugia, Piazza Italia, 11, rappresentato e difeso dal Dott. Mario Centini - Resistente;

Con ricorso presentato in data 15 settembre 2008 il ricorrente con il patrocinio dell'avv. Francesco Pugliese ha proposto opposizione avverso ordinanza prefettizia prot. n. M-IT PR-PGUTG 0027649 20080628 con al quale veniva ingiunto al sig. Ficola Andrea in qualita' di traente, ed a HQ Ceramic S.r.l., in qualita' di obbligato in solido, di pagare la somma di € 2.520,00 di cui €

2.500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e € 20,00 per spese di notifica e procedimento, oltre alla sanzione accessoria amministrativa, comminata al Ficola in qualita' di traente, del divieto di emettere assegni per la durata di anni 3.

Nel corso del giudizio dinanzi al Giudice adito il procuratore del ricorrente sollevava, in via incidentale e preliminare, questione di legittimita' costituzionale a) dell'art. 8-bis della legge n.

386/1990 nella parte in cui non prevede che il procedimento amministrativo nei confronti el traente debba essere preceduto dalla convocazione al medesimo traente del preavviso di revoca di cui all'art. 9-bis, quale strumento volto a mettere quest'ultimo in condizioni di effettuare il pagamento tardivo di cui all'art. 8; b) dell'art. 9-bis della legge n. 386/1990 nella parte in cui non prevede che nei casi di emissione di assegni da parte di una persona fisica per conto della persona giuridica, che sia venuta a cessare dalle sue funzioni di legale rappresentante nel periodo intercorrente tra l'emissione dell'assegno e la scadenza per il pagamento tardivo di cui all'art. 8, il preavviso di revoca venga comunicato dal trattario anche alla persona fisica che ha emesso l'assegno e che ne risulta firmatario.

Il giudizio ha ad oggetto l'accertamento della illegittimita' di un'ordinanza prefettizia che e' stata emessa - in applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di' assegni (legge n. 386/1990) e sul presupposto che si tratti di 'traente' - nei confronti di un amministratore unico di una societa', alla quale gli assegni...

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