LEGGE REGIONALE 9 novembre 2009, n. 66 - Modifiche alla legge regionale 1º dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 13 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4 comma 1, lettere l) ed n) dello Statuto;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione);

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Visto gli artt. 86, 93, 94, 104 e 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. l (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Viste la sentenza della Corte costituzionale del 10 marzo 2006, n. 89, la sentenza della Corte costituzionale del 10 marzo 2006, n.

90 e la sentenza della Corte costituzionale del 10 ottobre 2007, n.

344;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009;

Considerato quanto segue:

  1. A seguito della riforma del titolo V della Costituzione la materia 'porti' rientra nella competenza concorrente attribuita alle regioni;

  2. L'art. 86 del decreto legislativo n. 112/1998 ha conferito alle regioni ed agli enti locali la gestione dei beni del demanio idrico;

  3. Ai sensi dell'art. 104 del decreto legislativo n. 112/1998 sono di competenza dello Stato le funzioni relative alla sicurezza della navigazione interna;

  4. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112/1998, sono conferite alle regioni le funzioni che attengono alla programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica, manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale;

  5. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo n. 112/1998, come modificata dall'art. 9 della legge n.

    88/2001 sono attribuite alle regioni le funzioni relative al rilascio delle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

  6. Le sentenze della. Corte costituzionale nn. 89/2006, 90/2006 e 344/2007 hanno contribuito a chiarire le competenze regionali con riferimento ai porti di rilievo regionale;

  7. Alla luce della modifica dell'art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998, effettuata con l'art. 9 della legge n.

    88/2001 e alla luce delle citate sentenze della Corte costituzionale si e' posta la necessita' di procedere alla revisione della normativa regionale;

  8. In particolare e' sorta l'esigenza di riformare la legge regionale n. 88/1998, la legge regionale n. 1/2005 e di integrare la legge regionale n. 91/1998;

  9. E' necessario rispondere all'esigenza di introdurre nell'ambito della legislazione regionale la categoria dei porti di interesse regionale, anche definendo le modalita' attuative delle previsioni di ampliamento, riqualificazione o nuova localizzazione di detti porti;

  10. E' necessario inoltre adeguare le funzioni di programmazione degli interventi e delle attivita' concernenti il sistema della portualita' regionale e della navigazione interna in coerenza con i principi di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

  11. E' opportuno disciplinare la funzione concernente la valutazione dell'idoneita' tecnica dei progetti relativi alle opere dei porti regionali, individuando una struttura regionale in grado di svolgere detta valutazione, in precedenza svolta:

    1. dal genio civile opere marittime per i porti turistici, in base a quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1997 e dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione);

    2. dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i porti di interesse regionale diversi da quelli turistici, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84/1994;

  12. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni degli enti locali, risulta opportuno e funzionale alle esigenze della semplificazione e dell'efficacia dell'azione amministrazione promuovere l'esercizio coordinato di dette funzioni anche tramite appositi accordi e convenzioni nell'ambito delle modalita' di collaborazione tra enti di cui alla legge regionale del 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative dei comuni);

  13. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e differenziazione, e' opportuno attribuire alle province le funzioni amministrative relative a progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale e locale e disciplinare lo svolgimento di dette funzioni, in quanto il livello provinciale appare quello piu' adeguato per il loro svolgimento;

    14 . Nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e differenziazione, e' opportuno altresi' attribuire alle province le funzioni di vigilanza, di controllo della funzionalita' della circolazione dei natanti, nonche' le funzioni di ispettorato di porto e quelle concernenti le concessioni in materia di demanio idrico in coerenza con la legge regionale n. 91/1998;

  14. Appare opportuno mantenere la previsione gia' esistente nell'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 88/1998 che attribuisce al Comune di Pisa tutte le funzioni concernenti la navigazione del canale Pisa - Livorno - Canale dei Navicelli, in ragione del fatto che dette funzioni sono svolte dal Comune di Pisa sin dal 1982, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1982, n. 37 (Delega al Comune di Pisa di funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa - Livorno - Canale dei Navicelli) abrogata dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 2 aprile 2002, n.

    11 (Semplificazione del sistema normativo regionale - anno 2002.

    Abrogazione di disposizioni normative);

  15. Attesa la sua...

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