N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 luglio 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato nei confronti della Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Abruzzo del 12 maggio 2010, n. 17, pubblicata nel B.U.R. n. 32 del 19 maggio 2010 recante 'Modifiche alla l.r. 16 luglio 2008, n. 11 'Nuove norme in materia di Commercio' e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio';

nell'art. 5, rubricato 'Modifiche all'art. 1, comma 44, della l.r. n. 11/2008', ove si prevede al comma 1 che: 'Il comma 44 dell'art. 1 della l.r. 16 luglio 2008, n. 11 e' sostituito dal seguente: '44. (Vendita di farmaci). Gli esercizi commerciali di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) e m) possono effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione come previsto all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n.

248. La superficie minima destinata alle attivita' di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248 deve essere:

  1. non inferiore a mq 40 per gli esercizi di cui al comma 3, lettera d);

  2. non inferiore a mq 80 per gli esercizi di cui al comma 3, lettera e);

  3. non inferiore a mq 120 per gli esercizi di cui al comma 3, lettere f) e g)', nell'art. 34, rubricato 'Disposizioni in materia di chiusura domenicale e festiva', ove si prevede al comma 2 che 'Entro il periodo di cui al comma 1 gli esercenti il commercio, con propria libera scelta, possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva, escluse le giornate obbligatorie di chiusura di cui all'art.

1, comma 131, della l.r. n. 11/2008, per un numero di 40 giornate nell'arco dell'anno, stabilito con apposita Ordinanza Sindacale, previa concertazione con i Sindacati e con le Organizzazioni di categoria delle giornate di chiusura infrasettimanale. Nella fase di prima applicazione della presente legge la Conferenza dei Servizi di cui al comma 132 dell'art. 1 della l.r. n. 11/2008 e' convocata, per la definizione dei calendari delle deroghe, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa', ed al comma 3 che 'Nel caso in cui i Comuni, sentite le Associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, aderenti alle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, deliberino usufruendo delle deroghe previste dal presente articolo, nonche' di ulteriori deroghe previste dall'art.

23, gli stessi, limitatamente alla grande distribuzione, si impegnano ad inserire nei propri atti la garanzia di assicurare a rotazione il riposo ai lavoratori per almeno la meta' delle giornate di apertura domenicale o festiva, e a sostituire i lavoratori a riposo con assunzioni temporanee nelle giornate domenicali e festive, al fine di garantire e implementare l'occupabilita' del settore'.'.

Le disposizioni riportate in epigrafe vengono impugnate, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 9 luglio 2010, perche' in contrasto con l'art. 117, secondo comma della...

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