LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 37 - Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficolta'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 7 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Principi e finalita' 1. La Regione Piemonte riconosce l'importanza che il ruolo dei genitori riveste nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e favorisce il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio dei coniugi.

  1. La Regione, in attuazione del comma 1, promuove interventi diretti al recupero e alla conservazione dell'autonomia e al perseguimento di un'esistenza dignitosa in favore:

    1. dei genitori separati, nei tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale;

    2. dei genitori divorziati nei tre anni successivi alla sentenza di divorzio.

  2. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati a garantire ai genitori separati e divorziati di cui al comma 1, che sono in situazione di grave difficolta' economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione all'altro coniuge della casa familiare e dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale.

    Art. 2

    Azioni regionali 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, la Regione, svolge le seguenti azioni:

    1. promuove protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni ed ogni altro soggetto operante a tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati e divorziati di cui all'art. 1, comma 1, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;

    2. promuove interventi di tutela e di solidarieta' in favore dei genitori separati e divorziati di cui all'art. 1, comma 1 che si trovano in situazione di difficolta', attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all'art. 3.

    Art. 3

    Centri di assistenza e mediazione familiare 1. La Regione promuove e sostiene, anche in convenzione con gli Enti locali titolari della gestione dei servizi socio-assistenziali, la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione Familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia nella fase della separazione o del divorzio per raggiungere un accordo sulle modalita' di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento...

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