N. 286 ORDINANZA 20 - 28 luglio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi dal Giudice di pace di Recanati con due ordinanze del 27 ottobre 2009, iscritte ai nn. 46 e 47 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella Camera di consiglio del 23 giugno 2010 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto del 27 ottobre 2009, il Giudice di pace di Recanati ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che C.A., proprietario di un'autovettura, aveva proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dal Comune di Montelupone con il quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di cui all'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, per avere omesso, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione e che parimenti aveva fatto C.D., altro proprietario di autovettura, per la medesima contestazione, nei confronti del Comune di Recanati;

che i ricorrenti avevano dichiarato, in considerazione del lasso di tempo trascorso, di non essere in grado di fornire i nominativi dei conducenti, in quanto i veicoli erano utilizzati da piu' persone;

che le amministrazioni costituite avevano contestato la circostanza;

che il giudice a quo ha...

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