REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2009, n. 13 - Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura), relative agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 14 agosto 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. In attesa del regolamento di cui all'art. 15 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura), il presente regolamento, ai sensi dell' art. 13, comma 3 e dell'art. 15, comma 1, lettera g) della citata legge, detta disposizioni attuative ed integrative della legge stessa, relative agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati.

Art. 2

Criteri per il rilascio di concessioni per l'esercizio dell'attivita' di acquacoltura marina in siti costieri riparati e per la delocalizzazione dei relativi impianti 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 4/2008 e al fine di contenere e monitorare l'impatto sull'ambiente derivante dall'attivita' di acquacoltura marina in siti costieri riparati, la struttura regionale competente in materia rilascia concessioni demaniali nei siti costieri riparati, sulla base dei limiti previsti dal medesimo articolo nonche' dei seguenti criteri:

  1. accertare che gli impianti e le relative attrezzature non ostacolino la sicurezza della navigazione in mare e siano compatibili con il pubblico uso della zona interessata;

  2. verificare il rispetto di eventuali prescrizioni ambientali e archeologiche;

  3. dare priorita' ad impianti che garantiscano la maggiore tutela dell'ambiente costiero circostante, in particolare attraverso l'utilizzo di strutture ed attrezzature amovibili e tecniche innovative e biologiche volte al miglioramento e alla sostenibilita' ambientale;

  4. dare la preferenza alle istanze di rinnovo di concessioni gia' rilasciate rispetto alle istanze di nuove concessioni;

  5. preferire, in caso di richieste di concessione concorrenti, la richiesta che offra maggiore garanzia di proficua utilizzazione della concessione.

  1. Qualora le concessioni demaniali rilasciate prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2008 non siano conformi ai criteri e ai limiti di cui al presente articolo, la Regione, al fine di contenere l'impatto ambientale ai sensi dell'art.

    13, comma 1, della legge regionale n. 4/2008, dispone, sulla base di intese con le relative organizzazioni di categoria, anche mediante il coinvolgimento degli enti locali...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT