LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 4 - Modifica all''art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 50 recante «Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie».

Modifica all'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 50 recante 'Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie'.

(Pubblicata nel supl. strao. al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 21 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 50/2004

  1. La lettera b) del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 50 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie) e' sostituita dalla seguente:

'b) n. 3 suini grassi'.

Art. 2.

Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della...

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