LEGGE REGIONALE 6 novembre 2009, n. 24 - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) - Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali.

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 9 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11

  1. Alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), sono apportate le seguenti modifiche:

    1. alla lettera h) del comma 2 dell'art. 4 dopo la parola 'interne' sono aggiunte le parole ', le quali sono vincolanti per gli enti delegati e per tutti gli altri soggetti che utilizzino il demanio delle acque interne;';

    2. le lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 7 sono abrogate;

    3. al comma 3 dell'art. 7 le parole 'lettere b), c)' sono soppresse;

    4. al comma 1 dell'art. 8 dopo la parola 'accordi' sono inserite le parole ', anche interregionali, ';

    5. il primo e il secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 sono sostituiti dai seguenti:

      'Le gestioni associate, tra comuni del medesimo bacino lacuale, sono costituite in forma di consorzio, con le modalita' di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, al quale possono aderire le province del bacino lacuale. ';

    6. dopo il comma 2 dell'art. 8 sono inseriti i seguenti:

      '2-bis. Il consorzio per la gestione associata esercita, per i comuni consorziati e sul territorio di rispettiva competenza, le funzioni, anche di riscossione, di cui all'art. 7, comma 2. ';

      '2-ter. I comuni non aderenti al consorzio di cui al comma 2-bis versano al consorzio del bacino lacuale di riferimento le quote riscosse dei canoni demaniali di spettanza regionale.';

    7. ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8 le parole 'gestioni associate' sono sostituite da 'consorzi per la gestione associata';

    8. alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 8 dopo la parola 'demaniali' e' aggiunta la parola 'riscossi';

    9. la lettera c) del comma 6 dell'art. 8 e' sostituita dalla seguente:

      'c) eventuali trasferimenti regionali integrativi di cui all'art. 13, comma 5.';

    10. dopo il comma 6 dell'art. 8 sono aggiunti i seguenti:

      '6-bis. I consorzi di cui al comma 2 possono gestire, in base a convenzioni stipulate con la Regione, attivita' non autoritative, purche' in regime di equilibrio tra costi e ricavi e comunque senza aggravi, nemmeno indiretti, a carico della Regione. ';

      '6-ter. 1 consorzi per la gestione associata di bacino lacuale riconosciuti in base a specifiche convenzioni sono:

    11. Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro;

    12. Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo,

      Endine e Moro;

    13. Consorzio del Lario e dei laghi minori;

    14. Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla;

    15. Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore,

      Comabbio, Monate e Varese.';

    16. il comma 1 dell'art. 13 e' sostituito dal seguente:

      '1. Al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d'acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, la Giunta regionale, acquisito il parere dell'ente preposto alla gestione del demanio, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma degli interventi predisposto dalla direzione regionale competente.';

    17. il comma 2 dell'art. 13 e' sostituito dal seguente:

      '2. Il programma di cui al comma 1 individua i criteri di valutazione degli interventi nonche' i modelli economico-finanziari per la loro realizzazione. ';

    18. il comma 5 dell'art. 13 e' sostituito dal seguente:

      '5. I proventi delle concessioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e d), sono destinati, nella misura del 50 per cento, ai comuni a titolo di corrispettivo per l'esercizio delle attivita' amministrative inerenti alle concessioni demaniali. Tale percentuale, comprensiva dell'eventuale attivita' di raccolta dei canoni demaniali di cui all'art. 8, comma 2-ter, puo' essere elevata dalla Giunta regionale sino ad un massimo del 70 per cento per i consorzi per la gestione associata, rappresentativi del 60 per cento dei comuni insistenti sul bacino lacuale di riferimento. La percentuale rimanente, di spettanza regionale, e' destinata al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma di cui al comma 1.';

    19. dopo la lettera k) del comma 2 dell'art. 16 e' aggiunta la seguente:

      'k-bis) un rappresentante dei consorzi di cui all'art. 8, comma 2. ';

    20. il comma 1 dell'art. 80 e' sostituito dal seguente:

      '1. Il canone dovuto per la concessione dei beni del demanio lacuale che fa parte del demanio pubblico di cui all'art. 822 c.c. e' determinato in base alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge, anche per le concessioni gia' assentite. Il canone di concessione e' calcolato distintamente per il valore dell'area concessa secondo la tabella B e per il valore dell'opera o struttura, eventualmente gia' realizzata secondo la tabella C. Per le concessioni di ormeggio il canone dovuto e' unico e corrisponde al valore dello spazio occupato dall'unita' di navigazione secondo la tabella A. La Giunta regionale stabilisce, anche nell'ambito...

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