DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 agosto 2009, n. 231 - Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 26 agosto 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni concernente 'Disciplina organica dell'artigianato';

Visto, in particolare, l'art. 53-bis della legge regionale n.

12/2002 che disciplina gli interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato;

Vista la legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.

Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attivita' produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (legge comunitaria 2008)';

Atteso che ai sensi del comma 1 dell'art. 52 della succitata legge regionale n. 13/2009, l'amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare con fondi propri le domande di contributo a valere sull'art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002, presentate a partire dal 1° ottobre e fino alla data di entrata in vigore della legge medesima;

Visto il testo del 'Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12' predisposto dalla Direzione centrale attivita' produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente 'Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso';

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma l, lettera

r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1860 di data 6 agosto 2009;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12' nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER INVESTIMENTI IN RICERCA,

SVILUPPO, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 53-BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 12.

Capo I Finalita' e disposizioni generali Art. 1.

F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane e loro consorzi e societa' consortili di contributi per la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

Art. 2.

Regime di aiuto e normativa comunitaria di riferimento 1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

  1. I contributi per le spese di cui all'art. 7, comma 12, sono concessi in Osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n.

    1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

  2. Non e' prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

    Art. 3.

    Aiuti di importo limitato ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008

  3. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 12-bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), trovano applicazione le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di' aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, in conformita' al regime di aiuto nazionale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalita' di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e autorizzato dalla Commissione europea, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2009, n. 1433.

  4. Quanto disposto dal comma 1 trova applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale n. 1433/2009, che individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008.

  5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi esclusivamente alle imprese che al 30 giugno 2008 non versavano in difficolta' e che hanno iniziato ad essere in difficolta' successivamente a tale data, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, purche' la situazione delle imprese medesime non risulti irrimediabilmente compromessa, cosi' come accertata al momento della concessione del finanziamento.

  6. Su richiesta dell'impresa interessata sono concessi aiuti di importo limitato per le iniziative di cui al presente regolamento, in conformita' all'articolo 4, paragrafo 2, della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 e delle condizioni contenute all'allegato F.

    Art. 4.

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;

      essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

    2. sviluppo sperimentale:

      1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

      2) attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' gli stessi non siano destinati ad uso commerciale;

      3) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili;

      4) produzione di campioni di prodotti e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali;

    3. organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quale un'universita' o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza sull'ente, ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti.

  7. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche...

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