N. 224 SENTENZA 21 - 24 giugno 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra A.F., l'Universita' degli studi di Roma 'La Sapienza' ed altra con ordinanza del 27 giugno 2008, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione di A.F. e dell'Azienda Policlinico Umberto I, nonche' l'atto di intervento della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Cecilia Martelli per A.F., Rosaria Russo Valentini per l'Azienda Policlinico Umberto I e Claudio Chiola per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 27 giugno 2008 il Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), per violazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione.

Il giudice a quo premette che il ricorrente ha stipulato in data 5 dicembre 2001 con l'Azienda Policlinico Umberto I un contratto a tempo determinato avente ad oggetto il conferimento di un incarico di direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera della durata di cinque anni.

Con decreto del 15 luglio 2005 il Rettore dell'Universita' convenuta provvedeva alla nomina del nuovo direttore generale.

A seguito di tale nomina, il ricorrente riceveva una comunicazione di cessazione immediata dalle funzioni di direttore amministrativo ai sensi del censurato art. 15, comma 6, della legge regionale n. 18 del 1994.

L'interessato proponeva ricorso chiedendo l'accertamento dell'inadempimento dell'azienda ospedaliera in relazione agli obblighi assunti con il contratto stipulato e dell'illegittimita' del recesso, nonche' la condanna delle parti convenute, in solido, alla corresponsione di tutte le retribuzioni dal 2 agosto 2005 al 3 gennaio 2007. In via subordinata, chiedeva la condanna delle parti convenute alla corresponsione dell'indennita' supplementare e dell'indennita' di mancato preavviso, nonche' al risarcimento del danno per la dequalificazione e per il demansionamento, per la perdita di chances e per il pregiudizio esistenziale e biologico subito, oltre alla condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione alle superiori mansioni rivestite di direttore generale.

Si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto del ricorso.

  1. - Tanto premesso, il remittente assume la illegittimita' costituzionale del predetto art. 15 della legge della Regione Lazio n. 18 del 1994.

    Al fine di dimostrare la rilevanza della questione sollevata, il giudice a quo svolge in via preliminare una ricostruzione del quadro normativo rilevante nel caso in esame.

    L'azienda ospedaliera convenuta ha autonoma personalita' di diritto pubblico, secondo quanto previsto dal decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 dicembre 1999, n. 453.

    Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) ha regolato i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le Universita', prevedendo protocolli di intesa stipulati tra Regioni e Universita' in conformita' alle linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento.

    Nel caso di specie tali linee guida sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001.

    Il protocollo di intesa di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 517 del 1999 tra Regione Lazio e Universita' di Roma, stipulato il 2 settembre 2002, fa espresso rinvio per la disciplina e la regolamentazione della struttura verticistica agli artt. 3 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

    Infatti, l'art. 2, comma 8, del citato d.lgs. n. 517 del 1999 stabilisce che 'le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera a), (...) operano secondo modalita' organizzative e gestionali determinate dall'azienda in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3-bis e 4' del d.lgs. n. 502 del 1992.

    L'art. 3, comma 1-quater, del decreto da ultimo richiamato stabilisce che 'sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale (...) e' responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario'.

    Il comma 1-quinquies dello stesso art. 3 stabilisce che 'il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione della direzione generale'.

    L'art. 3-bis, comma 8, prevede che 'il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato dal contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La Regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario'.

    Lo stesso contratto individuale di lavoro stipulato dal ricorrente rinvia agli articoli 3, 3-bis, 3-quater e 4 del d.lgs. n.

    502 del 1992 e successive modificazioni, nonche' alla legge regionale.

    La norma impugnata, la cui rubrica reca 'direttore amministrativo e direttore sanitario', prevede che 'il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati'.

    Il Tribunale remittente ritiene che tale norma 'debba trovare applicazione anche all'azienda ospedaliera convenuta, in virtu' del richiamo effettuato dall'art. 2, comma 8, del d.lgs. n. 517, sia in forza del richiamo espresso contenuto nel contratto individuale di lavoro stipulato dal ricorrente'.

    La norma censurata precluderebbe, sottolinea il giudice a quo, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del contratto stipulato tra le parti.

    L'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della suddetta norma, nella parte in cui dispone per legge la cessazione anticipata e automatica dell'incarico, renderebbe illegittimo il provvedimento di revoca dell'incarico con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno.

    Lo stesso...

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