N. 230 SENTENZA 21 - 24 giugno 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 140, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) promosso dal Tribunale di Catania nel procedimento vertente tra S. S. ed altre, e P. I. ed altre, con ordinanza del 23 settembre 2009 iscritta al n. 329 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Udito nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010 il giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 140, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile, nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate.

  1. - Il rimettente premette che il giudizio principale e' stato promosso, ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005, da S. S.

    e L. S., quali genitori del defunto S. A., per ottenere il risarcimento dei danni da sinistro stradale avvenuto il 31 luglio 2006, nel quale erano rimasti coinvolti quattro autoveicoli, con un bilancio, oltre ai danni ai mezzi, di un morto, cinque feriti ed altri danneggiati a vario titolo, di cui soltanto alcuni individuati.

    In base alla prospettazione delle parti ed alle domande dalle stesse proposte, oggetto delle controversie sono pretese risarcitorie ben superiori ai limiti del massimale.

    Il giudice a quo riferisce che la resistente societa' Duomo Unione Assicurazioni S.p.A. ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 140, comma 3 (recte: comma 4) sopra citato, in relazione alla domanda di provvisionale proposta nel giudizio, ai sensi dell'art. 5 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali), subordinata dagli istanti all'integrazione del contraddittorio da porre a carico della societa' assicuratrice.

    Richiamato il disposto della norma censurata, che prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate, il rimettente ritiene rilevante la questione nel giudizio a quo, osservando (e trascrivendo, in merito, le motivazioni della ordinanza del Tribunale di Nola in data 15 novembre 2008), che l'applicazione della norma censurata imporrebbe di ordinare, ai sensi dell'art. 102 cod. proc.

    civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i danneggiati non chiamati in causa, gia' noti o ancora da identificare, ricorrendo un'ipotesi di illecito da circolazione stradale ad offensivita' multipla, sicche' il giudizio non potrebbe proseguire tra i soli soggetti inizialmente in lite. Nel caso di specie, parti del giudizio principale sono, esclusivamente, i genitori del deceduto, la fidanzata dello stesso, intervenuta successivamente, i proprietari di due dei quattro veicoli coinvolti nel sinistro e l'assicuratore di uno di questi ultimi.

    Pertanto, ad avviso del rimettente, la causa non potrebbe essere correttamente istruita e decisa, prescindendo dalla verifica sulla legittimita' costituzionale della nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, introdotta dalla disposizione in esame.

    Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudicante pone in evidenza come lo scopo della norma censurata sia quello di assicurare il principio della par condicio dei creditori, garantendo, attraverso lo strumento processuale del litisconsorzio necessario, la corretta distribuzione tra i creditori stessi del massimale eventualmente incapiente. Il corollario di tale opzione normativa e' individuato dal rimettente nella sostanziale imposizione a ciascun danneggiato della necessaria proposizione delle rispettive richieste di danno nell'unico processo - a litisconsorzio necessario previamente promosso dal piu' solerte di essi. Infatti, soltanto delibando in ordine all'entita' di tutti i risarcimenti, il giudice sarebbe messo nelle condizioni di potere distribuire proporzionalmente il massimale tra i creditori.

    La disposizione in esame, ad avviso del tribunale, si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost. per mancata copertura della legge delega. Invero, si tratterebbe di una disposizione processuale, introdotta dal legislatore per ragioni di opportunita', senza che essa trovi aggancio in alcuno dei principi e/o criteri direttivi dettati dal legislatore delegante (art. 4 della legge 21 luglio 2003, n. 229 recante 'Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001'), per 'il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni'.

    Dopo aver richiamato le finalita' previste dalla legge delega, il rimettente osserva che non sarebbe dato rinvenire in esse 'alcun chiaro principio dettato dal legislatore delegante che abbia potuto giustificare la norma in esame, fondandola validamente ex art. 76

    Cost.'.

    Il giudice a quo rileva, al riguardo, che la modifica di norme in vigore mediante la normativa delegata, in assenza di criteri direttivi analitici poteva comunque essere considerata ammissibile, ove utile per l'armonico coordinamento del sistema normativo innovato, allo scopo di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, ovvero quando fossero stati osservati i principi guida della legislazione anteriore e 'l'obiettivo fosse di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni' sicche', in tal caso, 'non sarebbe stato necessario che fosse espressamente enunciato nella legge delega il principio gia' presente nell'ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata (Corte cost., n. 52 del 28 gennaio 2005; Corte cost. n. 174 del 4 maggio 2005)'.

    Tuttavia, pur volendo valorizzare tali criteri interpretativi, ad avviso del tribunale persisterebbero i dubbi di legittimita' costituzionale circa la disposizione in esame.

    In particolare, il rimettente ritiene che il nuovo istituto processuale non risponda ad 'alcuna logica interna al sistema risarcitorio delle assicurazioni per r.c.a., ne' appare completare, sul versante processuale, una regolamentazione sostanziale avente una ratio corrispondente'.

    Si tratterebbe di una opzione normativa slegata dal sistema, essendo uno strumento sconosciuto nella legislazione anteriore (legge 24 dicembre 1969, n. 990 recante disposizioni in materia di 'Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti'), nonche' negli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema nei casi di pluralita' di danneggiati (la soluzione affermatasi nella giurisprudenza di merito, prima della introduzione del litisconsorzio necessario, sarebbe stata quella di una possibile chiamata in causa iussu iudicis, ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., dei terzi danneggiati, nel caso di pericolo di esubero del massimale, previa valutazione da parte del giudice istruttore del caso singolo).

    L'istituto del litisconsorzio necessario, lungi dal 'ricomporre a sistema' e 'armonizzare' il tessuto normativo nel settore della responsabilita' civile da sinistri stradali, sarebbe foriero di 'gravi profili di disarmonia e antinomia legislativa', integrando una innovazione idonea a 'complicare e confondere il sistema processuale'.

    Innanzitutto, il litisconsorzio necessario sarebbe stato previsto dal legislatore, con riferimento non gia' a situazioni giuridiche insuscettibili, per loro intrinseca natura o...

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