Norme in materia di polizia comunale e provinciale.

Capo I
Disposizioni generali
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del

12 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

  1. La presente legge, in conformita' a quanto previsto dall'Art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformita' per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine di assicurarne sul territorio regionale l'efficace espletamento da parte di comuni e province.

  2. Agli enti locali diversi da comuni e province si applicano le disposizioni di cui al capo I della presente legge, nei limiti delle competenze loro attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

    Art. 2.

    Strutture e funzioni di polizia locale

  3. Gli addetti alle strutture di polizia locale istituite ai sensi dell'Art. 1 provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:

    1. vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell'ente locale;

    2. vigilare sulla integrita' e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

    3. prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamita' o disastri, nonche' in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza;

    4. svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.

  4. Gli operatori delle strutture di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresi' le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza, nonche' i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalita' previste dalla legge dello Stato.

  5. Il personale della polizia locale deve possedere tutti i requisiti previsti per lo svolgimento di tutte le funzioni stabilite dalla legge.

  6. Per la selezione del personale da destinare alle strutture di polizia municipale e provinciale, sono individuate modalita' di verifica del possesso dei requisiti di natura psichica e fisica previsti dalla legislazione in materia.

    Art. 3.

    Principi organizzativi

  7. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento e l'organizzazione delle strutture di polizia locale.

  8. La struttura di polizia locale consiste nella organizzazione di persone e mezzi disposta da ciascun ente locale con modalita' tali da garantire su tutto il territorio l'efficienza, l'efficacia e la continuita' operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del proprio territorio.

  9. Il sindaco o il presidente della provincia definiscono gli indirizzi e vigilano sull'espletamento delle attivita' di polizia amministrativa locale.

  10. Gli operatori di polizia locale svolgono stabilmente le attivita' ed i compiti previsti dalla presente legge anche negli enti ove presti servizio un solo addetto.

  11. I distacchi e i comandi ad altro ente sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.

  12. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge in uniforme le attivita' ad esso inerenti, salvo i casi in cui il regolamento dell'ente preveda diversamente.

    Art. 4.

    Gestione associata

  13. Piu' comuni possono provvedere alla gestione associata delle strutture di polizia municipale nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

  14. I comuni interessati definiscono:

    1. i contenuti essenziali delle attivita' da svolgere in forma associata;

    2. le modalita' di esercizio delle funzioni di cui all'Art. 3, comma 3, da parte del sindaco di ciascun comune e i rapporti con il responsabile della struttura in forma associata;

    3. l'organo che esercita l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sull'espletamento delle attivita' nell'intero del territorio interessato;

    4. i criteri della gestione amministrativa e finanziaria della struttura associata e le modalita' di ripartizione delle entrate e delle spese.

  15. L'atto associativo, nel caso in cui istituisca l'ufficio comune di cui all'Art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato con decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, puo' definire il regolamento unitario della struttura ovvero affidare l'adozione del regolamento all'ente responsabile della gestione associata, in conformita' al medesimo atto associativo ed agli indirizzi dell'organismo associativo.

  16. La giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunita' Toscana), definisce annualmente fino al limite massimo del 15 per cento dello stesso stanziamento, le risorse da destinare all'incentivazione delle gestioni associate di polizia locale costituite ai sensi della vigente normativa.

    Art. 5.

    Competenza territoriale

  17. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall'insieme degli enti associati.

  18. Ai sensi delle disposizioni statali, il personale puo' compiere fuori dal territorio di competenza:

    1. le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;

    2. le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessita' dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

    3. le missioni per rinforzare altre strutture di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformita' agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto.

    Art. 6.

    Strumenti di autotutela

  19. I comuni e le province, con regolamento, possono prevedere che gli operatori di polizia locale, oltre alla...

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