LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2009, n. 25 - Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 29 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto, promuove e sostiene il pluralismo e la liberta' di informazione nel territorio regionale, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attivita' di informazione e di comunicazione regionali.
-
La Regione promuove altresi' l'informazione sugli atti e sulle attivita' della Giunta e del Consiglio regionale, dotandosi di strutture e attivita' di comunicazione istituzionale nel quadro della normativa nazionale sulla comunicazione pubblica, con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni).
Art. 2
Oggetto 1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, persegue le finalita' di cui all'art. 1 con interventi diretti a favorire:
-
la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilita';
-
l'introduzione di innovazioni tecnologiche nei sistemi di comunicazione, con investimenti nelle infrastrutture e con l'offerta di servizi che rendano possibile la condivisione e la convergenza multimediale dei prodotti editoriali nel quadro delle tendenze alla digitalizzazione;
-
lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione con strumenti flessibili di intervento e con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali aventi sede legale e operanti in Piemonte, di seguito denominate 'imprese editoriali locali', che ne rafforzino la competitivita' e sviluppino l'occupazione e la professionalita';
-
la promozione delle campagne di comunicazione su temi di grande rilevanza civile e sociale;
-
la conoscenza del Piemonte e della sua identita' a livello nazionale e internazionale;
-
l'informazione e la comunicazione sull'Unione europea in ambito regionale;
-
la costante interazione comunicativa con le comunita' piemontesi residenti all'estero;
-
la dotazione di strumenti di conoscenza e aggiornamento relativi al cambiamento dei sistemi mediali e all'andamento dei flussi di comunicazione in entrata e in uscita, con la sperimentazione di piattaforme e applicativi editoriali, e con la costruzione o l'adozione di sistemi aperti di archiviazione e documentazione, i quali consentano la massima fruibilita' e accessibilita' pubblica dei prodotti informativi.
Art. 3
Criteri generali 1. Ai fini della presente legge, per 'sistema integrato delle comunicazioni' si intende il settore che comprende le seguenti attivita':
-
editoria fruibile attraverso internet;
-
radio e televisione;
-
cinema;
-
iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
-
sponsorizzazioni.
-
-
Per la promozione del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilita', la Regione sostiene iniziative di collaborazione e cooperazione fra gli enti locali che favoriscano, sviluppino o qualifichino la propria attivita' di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico.
-
La Regione sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti di informazione e comunicazione atti a sviluppare il pluralismo e la partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati, non aventi finalita' di lucro, operanti sul territorio regionale.
-
Le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, da adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sulla base dei seguenti criteri:
-
preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti;
-
attenzione per i progetti e i programmi di comunicazione che favoriscano l'integrazione sociale e civile delle minoranze etniche;
-
agevolazione delle iniziative dedicate a informare e comunicare sulle pari opportunita'.
-
-
Il regolamento di cui al comma 4 disciplina i contenuti tecnici, i beneficiari ed i requisiti d'accesso e le procedure attuative degli strumenti d'intervento.
Art. 4
Principi generali 1. Gli interventi di cui al presente capo hanno lo scopo di favorire la competitivita' economica e gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, al miglioramento degli standard di qualita' dell'informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all'incremento dell'occupazione.
-
Fatto salvo il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni, le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi previsti al comma 1 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, sentito il parere della competente commissione consiliare, da adottarsi ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, sulla base dei seguenti principi generali:
-
agevolare in via prioritaria il passaggio dall'analogico al digitale, la convergenza tecnologica, la fruibilita' in logica multicanale dei prodotti...
-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA