LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2009, n. 25 - Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 29 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto, promuove e sostiene il pluralismo e la liberta' di informazione nel territorio regionale, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attivita' di informazione e di comunicazione regionali.

  1. La Regione promuove altresi' l'informazione sugli atti e sulle attivita' della Giunta e del Consiglio regionale, dotandosi di strutture e attivita' di comunicazione istituzionale nel quadro della normativa nazionale sulla comunicazione pubblica, con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

    Art. 2

    Oggetto 1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, persegue le finalita' di cui all'art. 1 con interventi diretti a favorire:

    1. la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilita';

    2. l'introduzione di innovazioni tecnologiche nei sistemi di comunicazione, con investimenti nelle infrastrutture e con l'offerta di servizi che rendano possibile la condivisione e la convergenza multimediale dei prodotti editoriali nel quadro delle tendenze alla digitalizzazione;

    3. lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione con strumenti flessibili di intervento e con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali aventi sede legale e operanti in Piemonte, di seguito denominate 'imprese editoriali locali', che ne rafforzino la competitivita' e sviluppino l'occupazione e la professionalita';

    4. la promozione delle campagne di comunicazione su temi di grande rilevanza civile e sociale;

    5. la conoscenza del Piemonte e della sua identita' a livello nazionale e internazionale;

    6. l'informazione e la comunicazione sull'Unione europea in ambito regionale;

    7. la costante interazione comunicativa con le comunita' piemontesi residenti all'estero;

    8. la dotazione di strumenti di conoscenza e aggiornamento relativi al cambiamento dei sistemi mediali e all'andamento dei flussi di comunicazione in entrata e in uscita, con la sperimentazione di piattaforme e applicativi editoriali, e con la costruzione o l'adozione di sistemi aperti di archiviazione e documentazione, i quali consentano la massima fruibilita' e accessibilita' pubblica dei prodotti informativi.

      Art. 3

      Criteri generali 1. Ai fini della presente legge, per 'sistema integrato delle comunicazioni' si intende il settore che comprende le seguenti attivita':

    9. editoria fruibile attraverso internet;

    10. radio e televisione;

    11. cinema;

    12. iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;

    13. sponsorizzazioni.

  2. Per la promozione del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilita', la Regione sostiene iniziative di collaborazione e cooperazione fra gli enti locali che favoriscano, sviluppino o qualifichino la propria attivita' di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico.

  3. La Regione sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti di informazione e comunicazione atti a sviluppare il pluralismo e la partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati, non aventi finalita' di lucro, operanti sul territorio regionale.

  4. Le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, da adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sulla base dei seguenti criteri:

    1. preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti;

    2. attenzione per i progetti e i programmi di comunicazione che favoriscano l'integrazione sociale e civile delle minoranze etniche;

    3. agevolazione delle iniziative dedicate a informare e comunicare sulle pari opportunita'.

  5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina i contenuti tecnici, i beneficiari ed i requisiti d'accesso e le procedure attuative degli strumenti d'intervento.

    Art. 4

    Principi generali 1. Gli interventi di cui al presente capo hanno lo scopo di favorire la competitivita' economica e gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, al miglioramento degli standard di qualita' dell'informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all'incremento dell'occupazione.

  6. Fatto salvo il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni, le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi previsti al comma 1 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, sentito il parere della competente commissione consiliare, da adottarsi ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, sulla base dei seguenti principi generali:

    1. agevolare in via prioritaria il passaggio dall'analogico al digitale, la convergenza tecnologica, la fruibilita' in logica multicanale dei prodotti...

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