N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 aprile 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato nei confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Puglia del 25 febbraio 2010 n. 4 pubblicata sul B.U.R. del 2 marzo 2010 n. 4 recante 'Norme urgenti in materia di sanita' e servizi sociali': nell'art. 2 commi 1 e 2, sostitutivo dell'art. 4, l.r. n. 45/2008, rubricato Servizio presso le direzioni sanitarie;

ove si prevede al comma 1 che 'Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla stessa data, con formale atto di data certa, emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale e' stato assunto e' inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dal regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483';

e al comma 2 che 'I direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR sono tenuti a verificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto. Fermo restando l'organico complessivo, i direttori generali dispongono nel contempo la modifica delle piante organiche conseguenti ai passaggi di disciplina mediante incardinamento del dirigente medico nel posto vacante della disciplina acquisita, con soppressione del posto lasciato libero nella disciplina di provenienza, oppure mediante trasformazione del posto gia' ricoperto e lasciato libero nella disciplina di provenienza';

nell'art.13, rubricato 'norme in materia di incarichi a tempo determinato', ove si prevede che 'Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della riduzione della spesa del personale imposto dalle norme vigenti, il personale gia' titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale (SSN) e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio sanitario della Regione Puglia e' confermato nei ruoli di quest'ultima, a tempo indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilita'';

nell'art. 15, rubricato 'norme in materia di personale ex LSU', ove si prevede che 'Agli ex lavoratori socialmente utili (LSU) gia' utilizzati, attraverso piani di impresa e successive proroghe, in forma continuativa, nelle ASL e negli enti del SSR da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge nei servizi di riabilitazione, tossicodipendenze, assistenza domiciliare integrata (ADI) e prevenzione e altri servizi, si applica il processo di stabilizzazione previsto dall'art. 30 della l.r. n. 10/2007 e dalla l.r. n. 40/2007 nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica, i cui oneri gia' gravano sul bilancio di ciascuna azienda ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa';

nell'art. 16, rubricato 'norme in materia di personale', ove si prevede al comma 1 che 'Nel rispetto delle norme di legge relative alla spesa per il personale di cui all'art. 2, comma 71, della l.

191/2009 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nelle procedure concorsuali, le ASL, le aziende ospedaliero universitarie (AOU) e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici del SSR coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato e in servizio presso le medesime aziende e istituti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato un'anzianita' di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni';

e al comma 2 che 'Il presente articolo si applica anche al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dalle ASL, dalle AOU e dagli IRCCS pubblici per lo svolgimento dei progetti finalizzati';

nell'art. 17, rubricato 'servizio emergenza territoriale 118', ove si prevede che 'I medici titolari d'incarico a tempo determinato nel servizio emergenza-urgenza (SEU) 118 presso un'azienda sanitaria della Regione che:

  1. siano titolari d'incarico provvisorio nel SEU 118 con anzianita' di almeno tre anni nella stessa azienda sanitaria;

  2. siano in possesso dell'attestato di formazione specifico nel SEU conseguito entro il 1° ottobre 2006, hanno titolo a presentare domanda di conferimento d'incarico a tempo indeterminato presso le sedi delle postazioni ove risultano in servizio sulla base dell'incarico provvisorio in corso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge';

    nell'art. 19, rubricato 'norme in materia di assunzioni e dotazioni organiche', ove si prevede nel comma 1 che 'Nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), al fine di dare completa applicazione alle finalita' di cui all'art. 4 (Criteri di assunzione di personale), comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), e di cui al terzultimo capoverso della Delib.G.R. 15 ottobre 2007, n. 1657 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, comma 565.

    Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell'art. 30 della l.r. n. 10/2007. Criteri applicativi), i direttori generali delle ASL BA, BAT, AOU 'Policlinico' di Bari, IRCCS 'Giovanni Paolo II' di Bari e IRCCS. 'S. De Bellis' di Castellana Grotte destinano una percentuale pari al 10 per cento dei posti vacanti nella categoria A della propria dotazione organica in favore del reclutamento dei lavoratori collocati in mobilita' dalle strutture sanitarie private della regione Puglia';

    nel comma 6 'l'introduzione di una serie di commi (1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies) all'art. 1, legge regionale n.

    27/2009';

    nel comma 8 che 'Le disposizioni di cui all'art. 25 della l.r. n. 10/2007 sono estese ai dirigenti medici che alla data del 31 dicembre 2009 hanno maturato almeno un anno di attivita' nei servizi di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza' nell'art. 20 commi 1 e 2, rubricato 'nome in materia di personale ARES e di progetti di piano', ove si prevede nel comma 1 che 'Al comma 3 dell'art. 9 (Stabilizzazione del personale dell'Agenzia regionale sanitaria) della l.r. n. 1/2008 dopo le parole: 'alla stessa data' sono inserite le seguenti: 'oppure risultare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e aver prestato servizio per almeno dodici mesi alla stessa data';

    nel comma 2 che 'Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di spesa del personale di cui all'art. 2, comma 71, della l. 191/2009, per l'attuazione delle direttive di cui al documento d'intesa 20 ottobre 2008, n. 116, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il rapporto di lavoro del personale medico vincitore di avviso pubblico bandito dall'Agenzia regionale sanitaria (ARES) per la realizzazione di progetti previsti dalla Delib. G.R. 28 ottobre 2004, n. 1582 (Programma di utilizzo delle quote vincolate agli obiettivi del PSN 2003-2005. Relazione attivita' anno 2003. Progetti di piano per l'anno 2004), che sia in servizio a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto il progetto per almeno un biennio e' trasformato a tempo indeterminato con l'Osservanza delle procedure concorsuali di cui al comma 40 dell'art. 3 della l.r. n. 40/2007, come da ultimo modificato dall'art. 1 della l.r. n. 45/2008';

    nell'art. 21 rubricato 'Norme in materia di personale degli istituti penitenziari', ove si prevede nel comma 1 che 'Al fine di garantire la continuita' dell'assistenza sanitaria alla...

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