Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 12 aprile 2006 (della Regione autonoma Valle d'Aosta) Servizio militare - Servizio civile nazionale - Accreditamento degli enti di servizio civile nazionale - Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio nazionale per il servizio civile - Generale divieto di iscrizion...

Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto ed in virtu' di deliberazione di giunta regionale n. 752 del 18 marzo 2006, dall'avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Di Ripetta n. 142;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e per l'effetto della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile del 2 febbraio 2006, portante "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale", con particolare riguardo al punto 2, paragrafo 3.

F a t t o

Con legge n. 64/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001, sono state introdotte nell'ordinamento disposizioni relative alla istituzione del Servizio civile nazionale, al fine di consentire di concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria, con mezzi ed attivita' non militari; di favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarieta' sociale; di promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; di partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; di contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attivita' svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero (art. 1, lett. a)-e), legge n. 64/2001).

Con l'art. 2 di tale legge e' stata conferita al Governo delega ad emanare uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto l'individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile, la definizione delle modalita' di accesso a detto servizio, la durata del servizio stesso - in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego - e i correlati trattamenti giuridici ed economici, nel rispetto dei principi di cui al citato art. 1 e secondo criteri guida di cui al comma 3, del medesimo art. 2.

Il legislatore ha provveduto gia' in sede di legge di delegazione a definire i requisiti che gli enti e le organizzazioni private che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere, ossia l'assenza di scopo di lucro, la capacita' organizzativa e la possibilita' di impiego in rapporto al servizio civile volontario, la corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalita' di cui all'art. 1 citato, e lo svolgimento di un'attivita' continuativa da almeno tre anni (art. 3, legge n. 64/2001).

In attuazione di siffatta delegazione, il Governo ha proceduto ad adottare il d.lgs. n. 77/2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2002), recante "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64".

L'art. 2, d.lgs. n. 77/2002, nel prevedere che l'Ufficio nazionale per il servizio civile sia l'organo deputato a curare l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale, ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano "l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze".

Il decreto legislativo in esame, poi, ha specificato che presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' tenuto l'albo nazionale degli enti di servizio civile, cui e' data la facolta' di iscrizione agli enti e alle organizzazione in possesso dei requisiti enucleati all'art. 3, legge n. 64/2001, succitato (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 77/2002).

Contestualmente e' stata prevista l'istituzione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di albi, rispettivamente su scala regionale e provinciale, ai quali e' consentita l'iscrizione a soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, svolgenti attivita' esclusivamente in ambito regionale e provinciale (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 77/2002), prevedendo che, sino alla istituzione di siffatti albi, gli enti e le organizzazioni de quibus siano temporaneamente iscritti nel registro nazionale di cui al comma 1, al solo fine di consentire la presentazione dei progetti (art. 5, comma 3, d.lgs. n. 77/2002).

Il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei predetti progetti e' stata attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Ufficio nazionale e alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 6, comma 6, d.lgs. n. 77/2002).

Al fine di dare attuazione al d.lgs. n. 77/2002, tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e' intervenuto un primo protocollo di intesa, destinato ad essere discusso nella riunione della Conferenza Stato-regioni del 26 gennaio 2006, finalizzato ad individuare una serie di disposizioni di maggiore dettaglio e di portata attuativa, prevedendo, tra l'altro, la modifica della circolare UNSC/10/11/2003, n. 53529/I.I, nel senso di escludere "i soggetti coinvolti nell'attuazione del S.C.N. (Ufficio, regioni, province autonome), non potendo rivestire contemporaneamente il ruolo di controllori e controllati", dalla gestione "di progetti di SCN".

La Regione autonoma Valle D'Aosta, in data 24 gennaio 2006, ha inoltrato alle competenti autorita' centrali proprie osservazioni sul protocollo predetto, rilevando che "la previsione di cui all'art. 5, comma secondo, del [medesimo] appare lesiva delle prerogative regionali in genere e non solamente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Oltre a non trovare alcun fondamento normativo nel d.lgs. n. 77 del 2002, che dovrebbe rappresentare la fonte primaria del protocollo stesso, risulta giuridicamente non appropriata, in quanto se per l'amministrazione statale mostra di operare correttamente una distinzione fra l'ufficio competente per materia (l'Ufficio nazionale per il servizio civile) e le altre strutture dell'amministrazione statale, per le quali non vi e' preclusione alla gestione di progetti di SNC, non altrettanto ammette per regioni e province autonome, per le quali la preclusione, cosi' come formulata, non e' limitata all'Ufficio competente per materia ma riferita all'ente in generale". La regione ha rappresentato altresi' che "la formulazione del secondo comma dell'art. 5 non tiene in considerazione la peculiarita' degli ordinamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, negli ambiti di intervento del servizio civile nazionale, esercitano direttamente le competenze svolte nelle regioni a statuto ordinario dalle amministrazioni dello Stato, dalle province o da enti e organizzazioni terzi", sottolineando come la norma cosi' formulata necessitasse di una disposizione di coordinamento con i suddetti ordinamenti, "diretta a consentire anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome la piena attuazione del servizio civile cosi' come previsto dalla legge n. 64/2001 e dal d.lgs. n. 77/2002".

Preso atto della richiesta di stralcio del citato art. 5 dal protocollo di intesa in parola, in sede di Conferenza di servizi Stato-regioni del 26 gennaio 2006, previo assenso del Governo, si e' provveduto a sancire l'intesa sul Protocollo de quo nel testo portante la nuova stesura dell'art. 5, nei termini che seguono: "il criterio da seguire nella prima modifica della circolare [UNSC/10/11/2003, n. 53529/I.I], oltre alle incongruenze rispetto alle previsioni del d.lgs. n. 77, attiene al nuovo ruolo delle regioni nella gestione del SCN".

Il senso della modifica e' reso inequivoco dalla premessa dell'intesa, nella quale si specifica che l'intesa medesima viene sancita in sede di Conferenza Stato-regioni: "Considerato che le regioni, nell'odierna seduta di questa Conferenza, hanno espresso il loro avviso favorevole al conseguimento dell'intesa con la...

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