Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 16 maggio 2006 (della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) Lavoro e occupazione - Assunzioni a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio - Decreto del Ministro delle attivita' produttive contenente indicatori di equilibrio economico-finanziario, criteri, e limiti per il tr...

Ricorso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 144 del 28 aprile 2006 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 2 maggio 2006, n. rep. 2990 (all. 2), rogata dall'avv. Edith Engl, ufficiale rogante della regione - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, in via Confalonieri 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato di fissare, anche in relazione alle regioni a statuto speciale, ed in particolare alla ricorrente regione, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, e per l'annullamento dell'art, 1, comma 2, e degli artt. 4 e 5 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 febbraio 2006, Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2006, n. 59, nella parte in cui essi si riferiscono alla ricorrente regione, per violazione dell'art. 4, n. 8, nonche' dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; degli articoli 2, 3 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

F a t t o

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' dotata di potesta' legislativa primaria in materia di ordinamento delle Camere di commercio, in forza dell'art. 4, n. 8, Statuto (attuato con d.P.R. n. 1017/1978).

Il d.m. 8 febbraio 2006, qui impugnato in parte qua, reca Definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007.

Tale decreto e' rivolto a dare attuazione all'art. 1, comma 98, ultima frase della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), secondo il quale "per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma". La stessa legge n. 311/2004 contiene anche una clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali, stabilendo che "le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti" (art. 1, comma 569, enfasi aggiunta).

Ciononostante, l'art. 1, comma 2, del decreto impugnato stabilisce espressamente che "le disposizioni del presente decreto, ai sensi del comma 569 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano".

Quanto al contenuto specifico, l'art. 2 fissa specifici limiti alle assunzioni da parte delle camere di commercio, correlati all'indice di equilibrio economico-finanziario di cui all'art. 5.

L'art. 3 prevede l'assegnazione delle eventuali quote residue e fissa i criteri da utilizzare a tal fine.

L'art. 4 costituisce "un gruppo di lavoro presso il Ministero delle attivita' produttive" (composto da due rappresentanti del Ministero dell'attivita' produttive, uno del Ministero dell'economia e finanze, uno del Dipartimento della funzione pubblica ed uno dell'Unioncamere) e affida ad esso il compito di formulare pareri sulle richieste di utilizzo delle "quote residue" presentate dalle singole camere di commercio, cioe' sulla possibilita' per le camere di commercio di assumere personale avvalendosi di tali quote. Il provvedimento di...

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