Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, Art. 6, comma 4. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 15 del 12 aprile 2006

IL PRESIDENTE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 concernente «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 recante «Modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive», ed in particolare l'Art. 5 che pone in capo alle regioni il compito di istituire ed aggiornare i suddetti albi ed elenchi;

Visto l'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT, in attuazione dell'Art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;

Vista la legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, ed in particolare l'Art. 6, comma 4, che istituisce gli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e gli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT), e prevede l'adozione di un regolamento che fissa i requisiti per la loro istituzione, nonche' l'aggiornamento dei medesimi, in armonia con quanto previsto dall'accordo del 25 luglio 2002 sopra richiamato;

Visto il comma 5, Art. 6, della legge regionale n. 14/2003 ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, di seguito per brevita' denominate CCIAA, per l'affidamento della tenuta, gestione e revisione degli albi dei vigneti ed elenchi delle vigne;

Ritenuto di affidare alle CCIAA, previo consenso delle medesime, la tenuta, la gestione e la revisione degli albi dei vigneti ed elenchi delle vigne e di regolarne l'operativita' a mezzo convenzione;

Vista la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, modificata dall'Art. 13 della legge regionale 4 aprile 2004, n. 18 che autorizza la direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei centri autorizzati di assistenza agricola, di seguito denominati CAA, nei procedimenti amministrativi di competenza;

Atteso che a termini dell'Art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2001 recante le finalita' per la costituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, i dati dello schedario vitivinicolo nazionale costituiscono il fondamentale punto di riferimento per la costituzione e l'aggiornamento degli albi ed elenchi in parola;

Considerato che lo schedario vitivinicolo e' in fase di aggiornamento e che pertanto non sussiste ancora la piena operativita' dello stesso per consentire alle ditte richiedenti l'immediata iscrizione dei vigneti ai suddetti albi ed elenchi;

Ritenuto peraltro opportuno adottare apposito regolamento al fine di porre le CCIAA nella condizione di organizzare per tempo la propria operativita' per la vendemmia 2006;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000 ed in particolare l'Art. 1, comma 6, relativo alla determinazione delle superfici vitate;

Vista la deliberazione 26 novembre 1997 dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1998, relativa all'Adozione del nuovo modello di dichiarazione delle superfici vitate, riportante, tra l'altro, la specifica modulistica nonche' i codici delle varieta' di vino delle attuali denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istitutivo della Carta dell'agricoltore e del pescatore ed in particolare l'Art. 1, comma 2, che prevede l'identificazione delle aziende agricole attraverso apposito codice denominato CUAA;

Ritenuto, al fine di semplificare la terminologia della nomenclatura, di definire con il termine «Albo» la dicitura «Albo dei vigneti», per i vini siano essi a denominazione di origine controllata (DOC) che a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), piu' brevemente definiti entrambi a «denominazione di origine (DO)» e con il termine «Elenco», l'Elenco delle vigne per i vini ad indicazione geografica tipica (IGT);

Ritenuto opportuno, al fine di rendere coerenti le quantita' di uve che si possono ottenere in vigneti giovani come pure in quelli sovrainnestati, con le quantita' di vino rivendicabili a DO ovvero a IGT, di fissare i parametri produttivi massimali per i primi anni di produzione della vite;

Considerato che la Regione, conformemente alle disposizioni recate dall'Art. 16, comma 5, della legge n. 164192, ha il compito di determinare annualmente le rese medie unitarie indicative delle DOCG e delle DOC, nonche' la relativa produzione massima classificabile e, considerato altresi' che le rese produttive dei vigneti sono condizionate localmente da fenomeni atmosferici avversi;

Sentiti le Camere di commercio della regione, le organizzazioni professionali agricole e gli organismi vitivinicoli operanti nel territorio regionale;

Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali;

Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 286 di data 20 febbraio 2006;

Decreta:

E' approvato il «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a...

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