Sentenza nº 339 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 2005

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione27 Luglio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 339

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto††††††† CAPOTOSTI††††††††††††† Presidente

- Fernanda††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† † Giudice

- Guido†††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††† "

- Annibale†††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco ††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giovanni Maria†††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Francesco †††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† "

- Romano†††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† "

- Paolo†††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† "

- Alfonso††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† "

- Franco†††††††††††††††† GALLO†††††††††† ††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 luglio 2003, n. 11129/MM, con il quale Ë stato nominato il Commissario dell'Autorit‡ portuale di Livorno, promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 25 agosto 2003, depositato in cancelleria il 27 agosto 2003 ed iscritto al n. 33 del registro conflitti 2003.

††† Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

††† udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore Romano Vaccarella;

††† uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, nonchÈ l'avvocato dello Stato Paolo Gentili.

Ritenuto in fatto

††† 1. ñ Con ricorso per conflitto di attribuzione notificato il 25 agosto 2003, la Regione Toscana ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvedere alla nomina del Commissario per l'Autorit‡ portuale di Livorno; conseguentemente, di annullare il relativo decreto n. 11129/MM in data 2 luglio 2003, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, ´anche in relazione agli artt. 5 e 97 della Costituzioneª.

††† La Regione ricorrente premette che, con nota del 16 gennaio 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ñ segnalata la scadenza, a partire dal successivo 19 maggio, del mandato del Presidente dell'Autorit‡ portuale di Livorno ñ dava avvio alla procedura di nomina del nuovo organo, chiedendo agli enti abilitati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) ñ il Comune, la Provincia e la Camera di commercio di Livorno, nonchÈ il Comune di Capraia Isola ñ di procedere alle necessarie designazioni.

††† In esito a queste ultime, con nota del 10 marzo 2003 il Ministro comunicava al Presidente della Regione Toscana di essere favorevole al candidato proposto dal comune di Capraia Isola e dalla Camera di commercio di Livorno.

††† La Regione Toscana, manifestato il proprio dissenso, si esprimeva per il candidato proposto dagli altri due enti, segnalando contestualmente la necessit‡ di un incontro, al fine di individuare, col metodo della concertazione, una convergenza di posizioni nell'interesse generale.

††† Tale invito, benchÈ ribadito in una successiva nota del 7 maggio ñ in cui, tra l'altro, veniva valutata negativamente l'ipotesi di un commissariamento dell'Autorit‡, formulata in via informale dal Ministro ñ restava senza riscontro. Infatti, con nota del giorno 21 maggio, il Ministro si limitava a chiedere agli enti locali di effettuare, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 84 del 1994, ulteriori designazioni, ed il Presidente della Regione rivolgeva un interpello direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di sollecitare la definizione della procedura, nel quadro di un corretto rapporto tra le varie istituzioni.

††† Gli enti interessati confermavano le designazioni gi‡ espresse, ad eccezione del Comune di Livorno che indicava un nuovo candidato.

††† A questo punto il Ministro ñ senza dar luogo all'incontro ripetutamente chiesto dalla Regione Toscana e prescindendo da ogni intesa ñ nominava Commissario dell'Autorit‡ portuale di Livorno il candidato a favore del quale si era espresso in precedenza per la nomina a Presidente.

††† Avverso tale provvedimento, la Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione, ritenendolo gravemente lesivo delle competenze ad essa costituzionalmente garantite in materia di governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, commercio con l'estero, turismo, industria alberghiera e lavori pubblici.

††† La ricorrente premette che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il conflitto di attribuzione puÚ essere proposto non solo per rivendicare la titolarit‡ di attribuzioni costituzionalmente conferite; ma anche per lamentare il cattivo uso di un potere o di una competenza, da parte del legittimo titolare, che incida o crei turbativa nei confronti di poteri o competenze costituzionalmente riconosciuti ad altro soggetto, secondo una prospettiva che fa rientrare nell'ambito della vindicatio potestatis anche il c.d. conflitto da menomazione. Del resto ñ ricorda l'esponente ñ la Corte ha espressamente ritenuto ammissibile l'esperimento del conflitto allorchÈ ´l'ordinamento richieda la collaborazione di una pluralit‡ di enti e, per contro, uno di essi provveda autonomamente, senza tener conto delle potest‡ altruiª (v. sentenza n. 286 del 1985).

††† Tale situazione ricorrerebbe nella specie, poichÈ alla nomina del Commissario straordinario il Ministro sarebbe pervenuto in difetto delle circostanze di fatto e delle ragioni giuridiche che avrebbero potuto rendere praticabile una tale soluzione, avendo egli operato al solo fine di eludere la procedura che prescrive l'intesa con la regione interessata. Non a caso ñ sottolinea al riguardo la ricorrente ñ il Ministro, da un lato, non aveva dato alcuna risposta alla richiesta di un incontro avanzata dal Presidente della Regione Toscana; dall'altro, si era limitato ad indicare solo un nome sul quale ottenere il consenso: con ciÚ dimostrando la mancanza di un'effettiva volont‡ di pervenire ad una definizione concordata della procedura.

††† Ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato sarebbe stato adottato in violazione del principio di leale collaborazione e degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione. Al riguardo, richiamato il disposto dell'art. 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994 ñ ove Ë prescritto che la nomina del Presidente dell'Autorit‡ portuale avvenga col sistema della codeterminazione ñ la Regione assume che il Ministro, ottenuta la designazione della seconda terna di nomi, non si era in alcun modo fatto carico di attivare la procedura d'intesa; ma, anzi ñ all'evidente fine di officiare proprio il candidato sul quale la Regione aveva espresso il proprio motivato dissenso ñ era ricorso all'escamotage del commissariamento, giustificando tale scelta con l'avvenuta scadenza del periodo di prorogatio del Presidente uscente. SenonchÈ ñ argomenta la ricorrente ñ una simile applicazione della norma si presterebbe a tattiche elusive, posto che sarebbe sufficiente dilatare strumentalmente i tempi di definizione del procedimento per provocare, poi, la necessit‡ di una soluzione d'urgenza.

††† Rammentata, quindi, la giurisprudenza di questa Corte in punto di centralit‡ dell'intesa ñ quale strumento di attuazione del principio di leale collaborazione e metodo di codeterminazione del contenuto dell'atto ñ la ricorrente ha puntualizzato che, quando il legislatore ha voluto assegnare allo Stato il potere di provvedere anche in mancanza di intesa, lo ha espressamente previsto, come nell'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citt‡ ed autonomie locali): norma secondo cui, se...

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