Sentenza nº 384 da Constitutional Court (Italy), 14 Ottobre 2005

RelatoreFrancesco Amirante
Data di Resoluzione14 Ottobre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 384

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††††† Piero Alberto††††††††††††††††††† CAPOTOSTI††††††††††††††††††††††††† Presidente

-††††† Fernanda††††††††††††††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-††††† Guido†††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††††††††††† "

-††††† Annibale†††††††††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Franco††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Giovanni Maria†††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Francesco†††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Romano††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfonso†††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Franco††††††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e 8, commi 1, 2, lettere a), f), g), e 3 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) ñ reg. ric. n. 41, n. 42, n. 43, n. 44 e n. 45 del 2003 ñ e degli artt. 1, comma 1; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4; 5, commi 1, 2 e 3; 6, commi 1 e 3; 7; 8; 9; 10, commi 1, 3 e 4; 11; 12; 13; 14, comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; 17, commi 1 e 2; e 18 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dellíart. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) ñ reg. ric. n. 68 e n. 69 del 2004 ñ promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Basilicata (reg. ric. n. 41, n. 42, n. 43, n. 44 e n. 45 del 2003), nonchÈ della Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 68 del 2004) e della Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 69 del 2004), notificati rispettivamente il 23, 26 e 28 aprile 2003 e il 9 e 12 luglio 2004, depositati in cancelleria il 30 aprile, il 2 e 7 maggio 2003 e il 15 luglio 2004 ed iscritti ai n. 41, n. 42, n. 43, n. 44 e n. 45 del registro ricorsi 2003 ed ai n. 68 e n. 69 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 7 giugno 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e per la Provincia autonoma di Trento e líavvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1.ó Con cinque distinti ricorsi, le Regioni Marche (n. 41 del 2003), Toscana (n. 42 del 2003), Emilia-Romagna (n. 43 del 2003) e Basilicata (n. 45 del 2003), nonchÈ la Provincia autonoma di Trento (n. 44 del 2003) hanno proposto molteplici questioni di legittimit‡ costituzionale di diverse norme della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), tra le quali alcune riguardanti líart. 1, comma 2, lettera d) ñ concernente il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro ñ líart. 8, comma 1 (ric. n. 41, n. 42, n. 43 e n. 45) e comma 2, lettere a) (ric. n. 41),† f) (ric. n. 41 e n. 44) e g) (ric. n. 41, n. 42 e n. 44) ñ che, rispettivamente, conferiscono al Governo la delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro e dettano i relativi principi e criteri direttivi ñ nonchÈ líart. 8, comma 3 (ric. n. 42), che prevede la procedura di approvazione dei decreti legislativi.

Le Regioni ascrivono le dette funzioni alla ìtutela e sicurezza del lavoroî, in ragione del loro carattere strumentale rispetto a tale materia di competenza concorrente, assumendo, in particolare, che il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, riguardando la predetta materia, dovrebbe essere regolato dalla legislazione regionale (e ciÚ vale anche per líesercizio delle funzioni amministrative) ed argomentando poi nel senso che le funzioni ispettive di cui allíart. 8 rientrano a loro volta in tale ambito materiale. Di qui il contrasto con le competenze legislative, regolamentari e amministrative regionali e la conseguente violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Con riferimento a questíultimo parametro, viene altresÏ censurato líanzidetto comma 3 dellíart. 8, per líassenza di ogni coinvolgimento regionale in sede di approvazione dei relativi decreti legislativi (Ë previsto il solo parere delle competenti Commissioni parlamentari).

La Provincia autonoma di Trento, infine, premesso che le funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro sono attualmente gi‡ esercitate da essa, osserva che la funzione di vigilanza si esaurisce o comunque rientra nella tutela del lavoro. La contestazione riguardante il mantenimento allo Stato delle funzioni di vigilanza si estende nei confronti dellíart. 8, comma 1, della legge n. 30 del 2003, che prevede il riassetto della disciplina vigente in tema di ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro; pi˘ in particolare, avverso le lettere f) e g) del comma 2 del medesimo art. 8, contenenti deleghe per líistituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in vista dellíesercizio unitario della funzione ispettiva, nonchÈ líobbligo, da parte delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, di attenersi alle direttive emanate dalla stessa direzione generale del Ministero. Anche qui si tratta, secondo la Provincia di Trento, di funzioni che sono gi‡ esercitate in sede provinciale, senza che la connessione tra la vigilanza e la previdenza sociale possa attrarre anche la prima nellíorbita della competenza statale.

1.2.ó Nei giudizi come sopra introdotti si Ë costituito, con atti di contenuto analogo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di non fondatezza e sottolineando, in particolare, la genericit‡ della censura concernente líart. 8.

In relazione alla specifica impugnazione di tale norma, líAvvocatura dello Stato ha osservato che Ë vero che la disposizione della legge delega parla genericamente di funzioni ispettive e di vigilanza in materia di lavoro, ma gi‡ il comma 2 dellíart. 8, alla lettera a), specifica che il sistema delle ispezioni devíessere improntato ´alla prevenzione e promozione dellíosservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali...ª, materie tutte chiaramente afferenti alle competenze esclusive statali. Sul punto, poi, sarebbe ancora pi˘ esplicito il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, attuativo delle impugnate norme di delega, il cui art. 1, rubricato significativamente ìvigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e socialiî, circoscrive con chiarezza líintervento normativo alle sole materie di esclusiva competenza statale. Di conseguenza, sul punto nessuna lesione deriverebbe alle Regioni dalle disposizioni impugnate.

1.3.ó Con provvedimento del 28 settembre 2004 la trattazione delle questioni in argomento Ë stata separata da quella avente ad oggetto tutte le altre norme della legge delega; le questioni concernenti queste ultime, unitamente alle censure sul decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono state decise con la sentenza n. 50 del 2005.

2.1.ó Con ricorso notificato il 9 luglio 2004 e depositato il successivo 15 luglio (n. 68 del 2004) la Regione Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1, comma 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi da 1 a 3; 6, commi 1 e 3; 7; 8; 10, commi 1, 3, e 4; 11, commi 1, 4, 5 e 6; 12; 14, comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; 17, commi 1 e 2; e 18 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dellíarticolo 8 della legge 14 febbraio 2003 n. 30).

Secondo la ricorrente la vigilanza sul lavoro rientra nella materia ìtutela del lavoroî, non gi‡ per il carattere strumentale che ogni disciplina sanzionatoria assume rispetto alla materia di base, bensÏ per le caratteristiche della materia de qua; il senso della ìtutela del lavoroî Ë di affidare alle Regioni, nel rispetto dei principi fondamentali statali, la disciplina e líallocazione di tutte le funzioni amministrative di vigilanza sul rispetto della normativa volta a tutelare il lavoratore, di qualsiasi tipo essa sia, amministrativa regionale, amministrativa statale (ad esempio, previdenziale), civilistica o proveniente dalla contrattazione collettiva, comprendendo ìper propria essenzaî tutta líattivit‡ pubblicistica funzionale alla difesa della regolarit‡, stabilit‡ e sicurezza del lavoro, e dunque anche quella volta a garantite il rispetto delle norme civilistiche.

Prima di motivare le singole questioni, la Regione premette che il decreto legislativo n. 124 del 2004 conferma in pieno i timori da essa espressi con il ricorso n. 43 del 2003, disciplinando la materia della vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale senza alcun riconoscimento della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
2 temas prácticos
  • Sentenza nº 178 da Constitutional Court (Italy), 14 Maggio 2010
    • Italia
    • 14 Mayo 2010
    ...nella competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile» (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 50 e n. 384 del 2005). Sarebbe al contempo violata la competenza legislativa statale in tema di «giurisdizione e norme processuali», a causa dell’«incidenza che......
  • N. 178 SENTENZA 10 - 14 maggio 2010
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 19 Maggio 2010
    • 19 Mayo 2010
    ...nella competenza legislativa statale in materia di 'ordinamento civile' (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 50 e n. 384 del 2005). Sarebbe al contempo violata la competenza legislativa statale in tema di 'giurisdizione e norme processuali', a causa dell''incidenza che......
1 sentencias
  • Sentenza nº 178 da Constitutional Court (Italy), 14 Maggio 2010
    • Italia
    • 14 Mayo 2010
    ...nella competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile» (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 50 e n. 384 del 2005). Sarebbe al contempo violata la competenza legislativa statale in tema di «giurisdizione e norme processuali», a causa dell’«incidenza che......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT