Sentenza nº 43 da Constitutional Court (Italy), 27 Gennaio 2004

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione27 Gennaio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 43

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo††††††††††††††††† ZAGREBELSKY††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Valerio††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Carlo††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Fernanda††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Guido†††††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Piero Alberto††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Annibale†††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giovanni Maria†††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Francesco†††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Romano††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio†††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli articoli 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9, 51, comma 3, 54, comma 2, 60, comma 3, 90, comma 1, e 91, comma 8, della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 gennaio 2003, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2003.

††††††††††† Visto líatto di costituzione della Regione Veneto;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica dellí11 novembre 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

††††††††††† uditi líavvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 7 gennaio 2003 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 16 gennaio 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere e, g, l, p, s, 120, secondo comma, e 114, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale degli articoli 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9, 51, comma 3, 54, comma 2, 60, comma 3, 90, comma 1, e 91, comma 8, della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

    LíAvvocatura censura, in relazione allíart. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, líart. 33, comma 3, della legge regionale, in tema di composizione della commissione regionale per la classificazione delle residenze díepoca, perchÈ attribuirebbe un ruolo marginale alla Amministrazione dei beni e delle attivit‡ culturali, sia affiancando al componente della commissione ivi prevista designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto un ìespertoî designato dagli stessi operatori turistici e un ìdipendenteî della Provincia competente per territorio, sia limitando ad un solo componente la presenza della predetta Amministrazione, che ñ si osserva ñ nel Veneto ha pi˘ Soprintendenze con competenza per i beni ambientali e architettonici.

    Altre disposizioni oggetto di impugnativa, in relazione allíart. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione, sotto il profilo della tutela della concorrenza, sono gli articoli 34, comma 8, 43, comma 9, e 60, comma 3, della legge della Regione Veneto, nella parte in cui limitano líapplicabilit‡ di prezzi inferiori ai minimi e prevedono sanzioni per líapplicazione di prezzi ìdifformiî (anzichÈ ìsuperioriî) a quelli liberamente stabiliti dagli operatori economici e comunicati alla Provincia.

    †Líart. 54, comma 2, del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo Ë denunciato nella parte in cui ñ malgrado il formale ossequio alle leggi dello Stato, contenuto nellíart. 46, comma 1 ñ prevede illimitati rinnovi ìautomaticiî delle concessioni sul demanio marittimo, con costituzione di diritti privati praticamente perpetui su detto demanio. Tale disposizione violerebbe líart. 117, secondo comma, lettere g, l e s, della Costituzione.

    A sua volta, líart. 51, comma 3, della legge regionale contrasterebbe con líart. 117, secondo comma, lettere g e s, della Costituzione, perchÈ affida soltanto allíufficio tecnico comunale (e nel caso di inerzia all'ufficio regionale del genio civile) la vigilanza ed il collaudo delle opere realizzate dal concessionario sul demanio marittimo, senza prevedere la partecipazione di alcuno designato dallo Stato, ed oltretutto stabilendo (parrebbe solo per il collaudo) un troppo breve termine di 60 giorni e ponendone i costi a carico della finanza pubblica; ed inoltre perchÈ omette di richiamare, come sarebbe stato almeno opportuno, líart. 49 del codice della navigazione.

    Ad avviso dellíAvvocatura, líart. 90, comma 1, della legge regionale, l‡ dove circoscrive le possibilit‡ di svolgere in modo occasionale anche attivit‡ di guida turistica allíinterno di musei, gallerie e siti archeologici appartenenti allo Stato, senza esplicitamente consentire che dipendenti dell'Amministrazione dei beni ed attivit‡ culturali possano occasionalmente illustrare i beni artistici storici o archeologici (ad esempio, a visitatori istituzionali italiani o stranieri), contrasterebbe con líart. 117, secondo comma, lettera g, della Costituzione.

    Infine, viene denunciata líillegittimit‡ costituzionale ñ in riferimento allíart. 120, secondo comma, nonchÈ allíart. 114, primo e secondo comma, ed allíart. 117, secondo comma, lettera p, della Costituzione ñ dellíart. 91, comma 8, della legge regionale, il quale prevede che la Regione proceda alla nomina di un commissario ad acta qualora il Comune non abbia modificato, nel termine di dodici mesi dallíentrata in vigore del testo unico, gli strumenti urbanistici, con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi allíaperto esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree specificamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi. Rileva líAvvocatura che líart. 120, secondo comma, della Costituzione nel primo periodo attribuisce al Governo della Repubblica il potere di ìsostituirsi a organi ... delle Citt‡ metropolitane, delle Province e dei Comuniî nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla ìleggeî il compito di definire ìle procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiariet‡ e di leale collaborazioneî. Ad avviso della difesa erariale, la continuit‡ testuale dei due periodi dellíunitario secondo comma dellíart. 120 della Costituzione, le solenni disposizioni contenute nellíart. 114, primo e secondo comma, della Costituzione, líattribuzione alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dellíart. 117, secondo comma, lettera p, della Costituzione della materia ìorgani di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt‡ metropolitaneî, la cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalit‡ di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della...

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