Ordinanza nº 289 da Constitutional Court (Italy), 28 Luglio 2004
Relatore | Alfio Finocchiaro |
Data di Resoluzione | 28 Luglio 2004 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 289
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
Valerio ONIDA Giudice
Carlo MEZZANOTTE "
Fernanda CONTRI "
Guido NEPPI MODONA "
Piero Alberto CAPOTOSTI "
Annibale MARINI "
Franco BILE "
Giovanni Maria FLICK "
Francesco AMIRANTE "
Ugo DE SIERVO "
Romano VACCARELLA "
Paolo MADDALENA "
Alfio FINOCCHIARO "
Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), e dell’art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza del 3 febbraio 2003 dalla Commissione tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto da Tardiola Angela contro l’Ufficio delle entrate di Roma 4, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che con ordinanza del 3 febbraio 2003, emessa nel corso di un giudizio promosso da Angela Tardiola, collocata in quiescenza nel 1995, tendente ad ottenere il rimborso della somma complessiva di £ 2.087.000, quale IRPEF pretesamente trattenuta indebitamente sulla indennità di fine rapporto, la Commissione tributaria regionale di Roma, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), là dove prevedono, ai fini del reddito imponibile, l’applicazione, sul trattamento di fine rapporto, della franchigia di £ 500.000 all’anno a partire dal 1983 (essendo la legge del 1985 retroattiva per due anni), sempre uguale per ciascun anno preso a base di commisurazione, senza alcuna rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, malgrado l’inflazione verificatasi in tale arco di tempo;
che, secondo il giudice rimettente, la questione in esame, analoga a quella decisa, con la sentenza n. 126 del 1979, dalla Corte...
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