Ordinanza nº 289 da Constitutional Court (Italy), 28 Luglio 2004

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione28 Luglio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 289

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

Gustavo ZAGREBELSKY Presidente

Valerio ONIDA Giudice

Carlo MEZZANOTTE "

Fernanda CONTRI "

Guido NEPPI MODONA "

Piero Alberto CAPOTOSTI "

Annibale MARINI "

Franco BILE "

Giovanni Maria FLICK "

Francesco AMIRANTE "

Ugo DE SIERVO "

Romano VACCARELLA "

Paolo MADDALENA "

Alfio FINOCCHIARO "

Alfonso QUARANTA "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), e dell’art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza del 3 febbraio 2003 dalla Commissione tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto da Tardiola Angela contro l’Ufficio delle entrate di Roma 4, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che con ordinanza del 3 febbraio 2003, emessa nel corso di un giudizio promosso da Angela Tardiola, collocata in quiescenza nel 1995, tendente ad ottenere il rimborso della somma complessiva di £ 2.087.000, quale IRPEF pretesamente trattenuta indebitamente sulla indennità di fine rapporto, la Commissione tributaria regionale di Roma, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), là dove prevedono, ai fini del reddito imponibile, l’applicazione, sul trattamento di fine rapporto, della franchigia di £ 500.000 all’anno a partire dal 1983 (essendo la legge del 1985 retroattiva per due anni), sempre uguale per ciascun anno preso a base di commisurazione, senza alcuna rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, malgrado l’inflazione verificatasi in tale arco di tempo;

che, secondo il giudice rimettente, la questione in esame, analoga a quella decisa, con la sentenza n. 126 del 1979, dalla Corte...

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