Sentenza nº 381 da Constitutional Court (Italy), 14 Dicembre 2004

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione14 Dicembre 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 381

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Valerio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Carlo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††† Giudice

- Fernanda†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Guido††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††† †††† "

- Piero Alberto††††††††††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††† †††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† †††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† †††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† †††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† †††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 2, 3 comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2003) e dellíart. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2004) promossi con ricorsi della Regione Toscana, della Regione Emilia-Romagna (n. 2 ricorsi) e della Regione Veneto, notificati il 25, il 26 febbraio ed il 1∞ marzo 2003 ed il 24 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 5 ed il 7 marzo 2003 ed il 4 marzo 2004, iscritti ai nn. 15, 25 e 26 del registro ricorsi 2003, ed al n. 33 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Mario Bertolissi per la Regione Veneto e líavvocato dello Stato Giancarlo MandÚ per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2003, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 5 marzo 2003 e iscritto al n. 15 registro ricorsi del 2003, la Regione Toscana ha chiesto alla Corte costituzionale dichiararsi, fra líaltro, líillegittimit‡ degli artt. 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2003), per indebita invasione della propria sfera di competenza, con violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

    La Regione ricorrente lamenta che lo Stato, disciplinando, con le norme impugnate, forme di condono fiscale, determina effetti sostanziali, come líestinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie, relative alle dichiarazioni condonate.

    In particolare:

    †ñ líart. 3, comma 1, lettera a), sospende gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i comuni e le regioni, nonchÈ la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivit‡ produttive (IRAP), fino a quando non si raggiunga un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

    †ñ líart. 5 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellíimposta regionale sulle attivit‡ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellíIRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchÈ riordino della disciplina dei tributi locali);

    †ñ líart. 6 istituisce il concordato triennale preventivo cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito soggetto ad IRAP, con la conseguenza che eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta;

    †ñ líart. 7 prevede la definizione automatica dei redditi di impresa e lavoro autonomo per gli anni pregressi, con ricaduta sulle addizionali IRPEF e IRAP per le Regioni, che si perfeziona con versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14 della medesima disposizione;

    †ñ líart. 8 prevede che le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate, con effetti anche ai fini delle addizionali IRPEF e IRAP;

    †ñ líart. 9 prevede la definizione automatica per tutte le imposte ed i periodi díimposta per i quali i termini di presentazione siano scaduti entro il 31 ottobre 2002, con modalit‡ di perfezionamento diverse, a seconda dei tipi di imposta: per líIRAP si prevede il pagamento del 18% dellíimposta lorda, con percentuale del 16% applicabile allíeccedenza, se líimposta lorda supera i 10.000 euro, e del 13% se líimposta lorda supera i 20.000 euro;

    †ñ líart. 13 prevede che le regioni e gli enti locali possano stabilire la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute (da intendersi come i tributi la cui titolarit‡ giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali e delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali), nonchÈ l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, qualora i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

    †ñ líart. 15 prevede che possono essere definiti in via agevolata avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio, processi verbali di constatazione non ancora definiti, relativamente a tutte le imposte, compresa líIRAP, e stabilisce le percentuali da pagare per la definizione stessa;

    †ñ líart. 16 disciplina la chiusura delle liti fiscali pendenti, che possono essere definite, anche per líIRAP, con il pagamento di determinate somme.

    Le disposizioni impugnate, poi, nella misura in cui si applicano anche allíIRAP, si pongono in contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost., trattandosi di tributo proprio delle regioni.

    Secondo la ricorrente, líIRAP va annoverata nella categoria dei tributi propri delle regioni, sia in relazione al vecchio testo dellíart. 119 Cost., in contrapposizione alle quote di tributi erariali, sia in relazione alla nuova versione della norma costituzionale, che riferendosi non pi˘ alle quote di tributi erariali, ma alla compartecipazione agli stessi, sposta líattenzione sulla spettanza del gettito del tributo (il gettito dellíIRAP spetta integralmente alle regioni), poichÈ la competenza a disciplinare il tributo Ë questione che dipende poi dal modo in cui la Costituzione ripartisce, tra Stato e regioni, i poteri in ordine ai tributi propri delle regioni.

    Non sono oggi pi˘ valide le ragioni per cui in passato si ritenne la legge istitutiva dellíIRAP non in contrasto con líautonomia finanziaria regionale: la potest‡ impositiva Ë riconosciuta direttamente dallíart. 119 Cost., in quanto la legge statale non Ë pi˘ preposta a definire le forme e i limiti dellíautonomia finanziaria e in quanto i tributi propri non sono pi˘ attribuiti da tale legge; la competenza legislativa dello Stato in materia tributaria riguarda soltanto il proprio sistema contabile e tributario, e non anche quello delle regioni e degli enti locali, che dunque rientra nella potest‡ residuale esclusiva delle regioni. In tale ambito lo Stato puÚ solo dettare, nellíesercizio della potest‡ concorrente di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica, principÓ fondamentali, ovvero deve limitarsi a definire gli ambiti entro i quali puÚ essere esercitata la potest‡ impositiva dei vari livelli di governo, ma, riguardo ai tributi propri delle Regioni, non puÚ emanare normative come quella istitutiva dellíIRAP (la cui disciplina resta in vigore finchÈ le Regioni non provvederanno a modificarla), nÈ puÚ legiferare su questa forma di prelievo con norme di dettaglio, anche riducendone il gettito.

    Venendo alle singole disposizioni impugnate della legge n. 289 del 2002, la Regione Toscana afferma quanto segue.

    In particolare, con la sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF per i comuni e le regioni, nonchÈ della maggiorazione dell'aliquota dellíIRAP fino a quando non si raggiunga un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, essendo líIRAP tributo proprio della Regione, lo Stato, con líart. 3, comma 1, lettera a), blocca un canale di finanziamento regionale, a tempo indeterminato, con la conseguente contrazione delle politiche regionali, violando il principio di autosufficienza finanziaria di cui allíart. 119, terzo comma, Cost., e non consentendo líesercizio delle competenze legislative regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost.

    Infatti, riguardo alle addizionali IRPEF, pur essendo vero che Ë la legge statale di coordinamento che attribuisce la potest‡ di istituirle, attesa la funzione di stabilire líarea di prelievo spettante a ciascun livello di governo e di evitare che ciascuno di essi sia disturbato dal modo con cui gli altri...

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