Sentenza nº 70 da Constitutional Court (Italy), 18 Marzo 1999

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione18 Marzo 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 70

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 81, comma settimo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1996 dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sul ricorso proposto da Iacobbe Sabatina contro Direzione provinciale del tesoro di Bari, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso alla soppressa IV sezione pensionistica centrale della Corte dei conti, poi riassunto davanti alla sezione giurisdizionale per la Puglia, la signora Sabatina Iacobbe impugnava il provvedimento con il quale la Direzione provinciale del tesoro di Bari le aveva negato il ripristino della reversibilità della pensione privilegiata del primo marito, Renato Montrone (ex allievo sottufficiale di complemento), che le era stata inizialmente concessa e poi revocata a seguito del suo nuovo matrimonio con Vincenzo Montrone.

    Il ricorso della signora Iacobbe si basa sulla considerazione che, essendo deceduto anche il secondo marito lasciandola senza mezzi di sostentamento, debba rivivere il diritto alla reversibilità della pensione del primo marito, in quanto la ratio della soppressione di tale diritto a seguito delle seconde nozze – prevista dall’art. 81, comma settimo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato) – dovrebbe rinvenirsi non nelle nozze in se stesse, ma nel possesso da parte del secondo marito di un certo reddito.

  2. — La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, del suddetto art. 81, comma settimo, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui dispone la perdita della pensione privilegiata di reversibilità in caso di nuove nozze del beneficiario, senza necessità di alcuna verifica delle condizioni economiche del nuovo coniuge.

    Il giudice a quo dà atto che la giurisprudenza della Corte costituzionale esclude l’equiparazione della situazione della ricorrente (che, fino al momento del secondo matrimonio, godeva – come detto – della reversibilità della pensione privilegiata ordinaria di cui era titolare il primo marito) a quella della vedova di guerra (che gode invece di pensione indiretta, iure proprio ed a titolo risarcitorio).

    Nel sistema, tuttavia, si sarebbe verificato un quid novi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1993, che ha dichiarato illegittimo l’art. 42 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto alla pensione se contrae nuove nozze con chi fruisce di un reddito superiore ad un certo limite.

    La situazione così venutasi a creare sarebbe irragionevole, violando l’art. 3 della Costituzione, in quanto la vedova titolare di pensione indiretta di guerra può risposarsi senza perdere il diritto al trattamento previdenziale anche se il nuovo marito gode di una certa ricchezza, mentre la vedova cui é stata concessa la reversibilità della pensione privilegiata di servizio non può risposarsi se non a costo di perdere detta prestazione, anche se il nuovo coniuge versa nella più assoluta indigenza.

    Tale...

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