Sentenza nº 333 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 1998

RelatoreRiccardo Chieppa
Data di Resoluzione24 Luglio 1998
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.333

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI Giudice

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 4 marzo 1997, depositato in Cancelleria il 13 successivo per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Direttore generale dell’Ufficio centrale per i beni culturali ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali, emesso il 18 dicembre 1996 recante "Decentramento dei poteri di tutela ambientale e paesaggistica" ed iscritto al n. 10 del registro conflitti 1997.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 2 giugno 1998 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Fabio Dani per la Regione Emilia-Romagna e l’Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato in data 4 marzo 1997 e depositato in data 13 marzo 1997, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del Direttore generale dell’Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1997, n. 3, recante "Decentramento dei poteri di tutela ambientale e paesaggistica" con il quale é stato delegato ai soprintendenti territorialmente competenti, sia pure limitatamente agli interventi interessanti il territorio di un unico Comune, l’esercizio dei poteri di autorizzazione in via surrogatoria e di annullamento delle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni, nell’ambito del rapporto di delega dallo Stato, ai sensi dell’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

    Preliminarmente, la ricorrente afferma la propria legittimazione a sollevare il conflitto - a prescindere dal carattere, traslativo o libero, della delega concessa alle Regioni nella materia di cui si tratta - fondata sull’interesse ad esercitare le funzioni delegate nel rispetto del quadro previsto dalla Costituzione per il rapporto di delega, interesse il cui fondamento costituzionale non potrebbe essere negato.

    Nel merito, si lamenta nel ricorso che la delega ai soprintendenti territorialmente competenti dell’esercizio dei poteri ministeriali di autorizzazione in via surrogatoria e di annullamento delle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni assoggetterebbe l’azione di queste ultime al controllo di organi di livello territoriale addirittura inferiore a quello regionale, stravolgendo il principio costituzionale, desumibile dalla Costituzione (artt. 118 e 121), alla stregua del quale i poteri statali in ordine alle attività delegate sarebbero necessariamente di competenza del Governo centrale, e non potrebbero essere tramutati in funzioni di organi periferici locali.

    Tale "statuto costituzionale" del rapporto di delega emergerebbe, in particolare, dall’art. 121, ultimo comma, della Costituzione, secondo il quale il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del "Governo centrale", trovando, poi, conferma nella legislazione attuativa del dettato costituzionale. Così, già l’art. 2 della legge n. 382 del 1975 prevedeva che, in caso di persistente inattività delle Regioni nell’esercizio di funzioni delegate, qualora si trattasse di atti da assumersi entro termini necessari, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, disponesse il compimento degli atti relativi in sostituzione della Regione. Parimenti, la legge n. 400 del 1988 (art. 2, comma 3, lettera e)), da una parte ribadisce la competenza governativa per le direttive da impartire tramite il Commissario del Governo per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni; dall’altra, dispone...

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