Sentenza nº 356 da Constitutional Court (Italy), 21 Ottobre 1998

RelatoreCesare Mirabelli
Data di Resoluzione21 Ottobre 1998
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 356

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5 (Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l’elezione del Consiglio regionale), promosso con ricorso di Carlo Willeit, nella sua qualità di componente unico del gruppo linguistico ladino del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, notificato il 16-18 giugno 1998, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1998.

Visto l’atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;

udito nell’udienza pubblica del 29 settembre 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi l’avvocato Massimo Luciani per il gruppo linguistico ladino del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso notificato il 16-18 giugno 1998 ai Presidenti della Giunta e del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige, ai Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano nonchè al Presidente del Consiglio dei ministri, e depositato il 25 giugno 1998, il dott. Carlo Willeit, unico componente del gruppo linguistico ladino nello stesso Consiglio regionale, ha impugnato, in base all’art. 56 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5 (Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del Consiglio regionale), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 22 del 26 maggio 1998, denunciando la lesione di norme costituzionali e statutarie concernenti i diritti dei cittadini e la tutela del gruppo linguistico ladino.

    La legge, che consta di un solo articolo, modificando i criteri di determinazione dei seggi spettanti a ciascuna lista, stabiliti dall’art. 61 della legge regionale n. 7 del 1983, ha introdotto una soglia elettorale per la partecipazione delle liste alle operazioni di ripartizione dei seggi. Il primo comma, nella prima parte, stabilisce che, nel collegio provinciale di Trento, a tali operazioni partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio, trascurandosi l'eventuale parte frazionaria. Lo stesso comma, nella seconda parte, prevede che, nel collegio provinciale di Bolzano, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al quoziente naturale, calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio per il numero dei consiglieri da eleggere nel medesimo, trascurandosi l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il secondo ed il terzo comma dello stesso articolo unico modificano, in conseguenza dell’introduzione della soglia elettorale, i criteri di determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, stabilendo come divisore il totale dei voti validi riportati dalle sole liste che hanno superato la soglia elettorale ed ammettendo poi le liste che hanno superato la medesima soglia alla attribuzione, in base ai voti residui, dei seggi non assegnati al primo riparto.

    L’impugnazione é stata proposta, così come prevede l’art. 56 dello statuto speciale, dopo che il ricorrente, quale rappresentante del gruppo linguistico ladino, aveva chiesto che sulla proposta di legge si votasse per gruppi linguistici e la richiesta di votazione separata non era stata accolta dal Consiglio regionale.

    Il ricorrente ritiene che la introduzione di una " soglia elettorale" (Sperrklausel) avrebbe arrecato un grave pregiudizio ai diritti della minoranza ladina, riconosciuti dalla Costituzione e dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. La legge, che ha un contenuto unitario, é denunciata nella sua interezza e nelle singole prescrizioni normative, per contrasto sia con gli artt. 2 e 56 dello statuto speciale, in riferimento agli artt. 4, 25, 62, 84 e 92 dello stesso statuto, sia con gli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione. In particolare, l’art. 25 dello statuto dispone che il Consiglio regionale é eletto con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale. L’interpretazione sistematica di questa disposizione, che ha rango di fonte costituzionale, consentirebbe di affermare che il legislatore regionale é tenuto a rispettare il principio elettorale proporzionale, in funzione della tutela delle minoranze, garantita sia dalla Costituzione che dallo statuto.

    La clausola di sbarramento introdotta dalla legge denunciata, diversamente articolata nei collegi elettorali provinciali di Trento e di Bolzano, sarebbe incompatibile con l’art. 25 dello statuto, che é diretto a salvaguardare le caratteristiche etniche e culturali dei gruppi linguistici (art. 2), anche sul piano della loro rappresentanza politica. Lo sbarramento porterebbe, invece, i gruppi linguistici più piccoli ad essere subalterni nei confronti di quelli più grandi, costringendo le liste elettorali ad innaturali accorpamenti, al solo fine di superare lo sbarramento.

    Il ricorrente ritiene che una soglia per l’accesso alla rappresentanza nel Consiglio regionale potrebbe essere introdotta solo se il sistema elettorale rimanesse neutrale; mentre la soglia introdotta dalla legge impugnata, che in astratto si dirige a tutte le liste, in concreto colpirebbe solo quelle espresse da gruppi linguistici di minoranza, i quali sono invece meritevoli di tutela, secondo le previsioni costituzionali e statutarie. In particolare la soglia di sbarramento colpirebbe il gruppo ladino, al quale verrebbe sottratta qualunque possibilità di ottenere una rappresentanza, giacchè sia nella Provincia di Bolzano che in quella di Trento il rapporto fra elettorato ladino e totale dell’elettorato é tale che l'applicazione dello sbarramento eliminerebbe la possibilità che una...

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