Sentenza nº 38 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1997

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione31 Dicembre 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 38

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. Renato GRANATA Presidente

Dott. Giuliano VASSALLI Giudice

Prof. Francesco GUIZZI "

Prof. Cesare MIRABELLI "

Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

Avv. Massimo VARI "

Dott. Cesare RUPERTO "

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

Prof. Valerio ONIDA "

Prof. Carlo MEZZANOTTE "

Avv. Fernanda CONTRI "

Prof. Guido NEPPI MODONA "

Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilit‡, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20 ottobre 1964, n. 1039 e 10 giugno 1969, n. 308 e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 11 e n. 98 del 1968, recante "Ordinamento della professione di giornalista", iscritto al n. 107 del registro referendum.

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

uditi gli avvocati Giuseppe Minieri per l'Ordine dei giornalisti della Lombardia, Antonio Pandiscia per l'Ordine nazionale dei giornalisti, Mario Bertolissi per l'Ordine dei giornalisti del Veneto e Giuseppe Morbidelli per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.

Ritenuto in fatto

-- L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata da un gruppo di cittadini elettori sul seguente quesito: >.

-- L'Ufficio centrale, dopo aver verificato la regolarit‡ della richiesta, con esito positivo, ha rilevato che il quesito era stato formulato senza tenere conto nÈ delle successive leggi 20 ottobre 1964 n. 1039 e 10 giugno 1969 n. 308, che hanno modificato la legge oggetto del referendum, nÈ delle sentenze n. 98 e n. 11 del 1968 di questa Corte, che hanno dichiarato l'illegittimit‡ costituzionale di alcune norme della legge stessa.

Di conseguenza, l'Ufficio centrale per il referendum ha provveduto a riformulare il quesito del referendum nei seguenti termini: >.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per l'udienza in camera di consiglio, dandone regolare comunicazione.

  1. -- In prossimit‡ della camera di consiglio hanno presentato memoria i promotori del referendum, insistendo per la declaratoria di ammissibilit‡ della richiesta.

    Ha in particolare rilevato la difesa che nel caso non sembra sussistere alcuna delle ragioni ostative di cui all'art. 75 della Costituzione.

    Parimenti, non potrebbero trarsi motivi di inammissibilit‡ dal fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 11 del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT